Cassazione Civile, Sentenza n. 10899/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria sulla applicabilità della TARSU (anni 2010 e 2012) per l'area di vendita all'ingrosso della Metro (circa 9.749 mq). Metro chiedeva la detassazione/parziale detassazione sostenendo che nell'area si producevano rifiuti speciali e imballaggi secondari/terziari non conferiti al servizio pubblico e avviati a recupero/smaltimento a proprie spese; il Comune aveva negato la detassazione per parti dell'area. La CTR rese decisioni contrastanti per le due annualità (una favorevole alla contribuente, l'altra favorevole al Comune). Entrambe le parti proposero ricorso per cassazione deducendo violazioni di norme sui rifiuti, errata qualificazione delle tipologie di rifiuto, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di principi costituzionali e comunitari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i procedimenti e, rilevando errori di diritto della CTR nel non considerare compiutamente e distintamente le diverse categorie di rifiuti indicate nella denuncia di variazione (rifiuti speciali, imballaggi secondari e terziari) e nell'errata applicazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 con riferimento alle aree di vendita all'ingrosso, ha accolto alcune censure e censurato le motivazioni dei giudici di merito. Entrambe le sentenze impugnate della CTR sono state cassate e la causa è rinviata per nuovo esame limitatamente agli aspetti indicati nella motivazione (distinzione delle tipologie di rifiuto, verifica della delimitazione delle aree esenti, prova dello smaltimento autonomo e applicazione delle norme sui rifiuti di imballaggio), con liquidazione delle spese di giudizio in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 62, comma 1-3; art. 70; art. 67
L'art. 62(3) esclude dalla superficie tassabile la sola parte in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, ma tale esclusione richiede che l'area produca esclusivamente rifiuti speciali; il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività alle quali applicare percentuali di riduzione; l'onere probatorio sulla delimitazione e sulla prova dello smaltimento autonoma grava sul contribuente
d.lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi)
art. 35, art. 38, art. 43, art. 49
Gli imballaggi sono soggetti a un regime speciale: gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel circuito normale di raccolta urbana (divieto) e sono posti sotto responsabilità di produttori/utilizzatori; gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo se attivata la raccolta differenziata; i produttori/utilizzatori sostengono obblighi e costi di gestione, per cui tali rifiuti non sono automaticamente assimilabili alla privativa comunale
d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
art. 184, comma 2; art. 195, comma 2, lett. e); art. 221; art. 238
La disciplina post-2006 mantiene l'attribuzione ai comuni del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel rispetto di criteri statali; l'art. 195 individua criteri qualitativi/quantitativi da rispettare e limita l'assimilazione quando la normativa statale/settoriale riserva specifiche categorie (per esempio gestione imballaggi) alla responsabilità dei produttori
In assenza del regolamento ministeriale previsto dal d.lgs. 152/2006, per il periodo transitorio rimase in vigore il regime regolamentare precedente (TARSU/TIA) con le conseguenti ricadute sull'applicazione e sull'assimilazione dei rifiuti
Nel quadro della determinazione tariffaria e delle modalità di applicazione della tariffa/ tassa per la gestione rifiuti, il D.P.R. disciplina aspetti tecnici e modalita' di modulazione della tariffa e la misura delle riduzioni in rapporto alla raccolta differenziata e all'avvio al recupero
Direttiva 94/62/CE
Rilevanza comunitaria per la gestione degli imballaggi: finalità ambientali e tutela del funzionamento del mercato, used by national law to justify special regime (producer responsibility) for imballaggi
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né assoggettati automaticamente alla privativa comunale: sono soggetti alla responsabilità del produttore e fuori dal circuito normale di raccolta urbana.
- Gli imballaggi secondari possono dare diritto a riduzioni/tariffazione agevolata solo se il produttore dimostra l'effettivo avvio al recupero a soggetti autorizzati e se la raccolta differenziata richiesta è stata attivata dal comune; l'onere della prova grava sull'operatore economico.
- L'esclusione dalla superficie tassabile ai sensi dell'art. 62(3) d.lgs. 507/1993 opera soltanto per la parte di area in cui si producono 'di regola' esclusivamente rifiuti speciali; non basta una generica destinazione operativa (es. magazzino o area vendita all'ingrosso) per escludere l'imponibilità.
- Il contribuente che invoca detassazione deve indicare con chiarezza e precisione la delimitazione delle superfici ritenute esenti e fornire prova documentale dello smaltimento/avvio a recupero (conferimenti a gestori autorizzati); la CTR deve valutare distintamente le diverse categorie di rifiuto denunciate.
- I regolamenti comunali di assimilazione sono efficaci solo se conformi ai criteri qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa statale; in caso di contrasto con le norme speciali sugli imballaggi, il giudice tributario può disapplicare la disciplina comunale in parte qua.
- Se il giudice di merito non distingue adeguatamente le categorie di rifiuto contestate o omette di valutare fatti decisivi allegati dalle parti (es. delimitazione delle aree, documenti di smaltimento), la decisione è illegittima e può essere cassata e rimessa per nuovo esame.
- La prova dell'assenza di servizio pubblico di raccolta (es. note dell'azienda municipalizzata) unita a documentazione di conferimenti a ditta autorizzata costituisce elemento decisivo per escludere l'applicabilità della privativa comunale su specifiche tipologie di rifiuto.
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