Ordinanza n. 292/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2025 emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 17 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, delibando nel merito la situazione di salute della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE alla CGUE, degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi, in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del 4 dicembre 2025 con cui l’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università ha rigettato l’istanza di trasferimento presentata il 17 novembre 2025 ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938. Ha chiesto, in via cautelare, che l’Università fosse ordinata a riesaminare l’istanza, valutando nel merito la situazione di salute e accertando la sussistenza dei gravi motivi legittimanti il trasferimento in entrata. La ricorrente ha inoltre prospettato la possibile illegittimità costituzionale e il possibile contrasto con il diritto dell’Unione europea degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999, nonché di disposizioni contenute negli allegati ai d.m. n. 472/2024 e n. 454/2025, nella parte in cui non prevederebbero una possibilità straordinaria e soprannumeraria di trasferimento per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso sollevasse questioni giuridiche meritevoli di approfondimento nella fase di merito e che, in tale sede, le ragioni della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate. L’ordinanza non definisce il merito delle censure, non dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contestate e non dispone un rinvio pregiudiziale alla CGUE; si limita ad accogliere la tutela cautelare e a fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
Costituisce la base normativa dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi; la concreta applicazione della disposizione è oggetto del giudizio di merito.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare; il TAR ha ritenuto meritevoli di approfondimento le questioni dedotte e ha accolto la tutela cautelare fissando sollecitamente l’udienza di merito.
artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999
Sono state censurate dalla ricorrente in relazione all’assenza di una disciplina derogatoria o residuale per trasferimenti straordinari e soprannumerari per gravi motivi; il TAR non ne ha definito la legittimità nella fase cautelare.
Allegato 3, punti 9-12, d.m. n. 472/2024
È stato contestato dalla ricorrente per la presunta mancata previsione di trasferimenti straordinari e soprannumerari in situazioni eccezionali; la questione è stata rinviata all’approfondimento nel merito.
Allegato 1, punti 14-19, d.m. n. 454/2025
È stato contestato dalla ricorrente per la presunta mancata previsione di trasferimenti straordinari e soprannumerari in situazioni eccezionali; il provvedimento non decide definitivamente la censura.
art. 267 TFUE
La ricorrente ha chiesto, in via eventuale, un rinvio pregiudiziale alla CGUE; l’ordinanza non dispone tale rinvio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la diffusione dell’ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il ricorso solleva questioni giuridiche meritevoli di approfondimento e le ragioni del ricorrente risultano adeguatamente tutelabili nella successiva fase di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e fissare sollecitamente l’udienza pubblica di merito senza anticipare la decisione definitiva sulle censure.
- L’accoglimento della domanda cautelare fondato sulla necessità di approfondire le questioni giuridiche non comporta, di per sé, né l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato né la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme applicate, che restano riservati alla decisione di merito o agli eventuali giudizi pregiudiziali.
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