Sentenza n. 5540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per la Liguria che aveva dichiarato nulli per elusione del giudicato gli atti della quarta commissione di una procedura selettiva per professore di prima fascia, dichiarato vincitore il ricorrente, disposto il potere sostitutivo e riconosciuto il risarcimento del danno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia. Una prima sentenza del TAR aveva annullato la valutazione collegiale relativa alla produzione scientifica, rilevando una contraddizione tra i dati esaminati e i giudizi finali, con particolare riferimento al sub-criterio della consistenza complessiva e qualità della produzione scientifica. Le successive sentenze di ottemperanza avevano precisato il vincolo conformativo, imponendo di riconoscere la chiara preponderanza del candidato ricorrente. La quarta commissione ha invece rivalutato tutti i sub-criteri della produzione scientifica, attribuendo al ricorrente il giudizio complessivo di ottimo e all’altro candidato quello di buono, ma ha nuovamente individuato quest’ultimo come candidato selezionato in ragione della prevalenza nelle altre categorie, in particolare nell’attività didattica. Il docente ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, in sintesi, che il giudicato imponesse la rivalutazione del solo sub-criterio relativo alla consistenza complessiva e qualità della produzione scientifica, e non degli altri sub-criteri; che il giudizio di ottimo contro buono non integrasse la chiara preponderanza richiesta dal giudicato; che non vi fosse stata consumazione della discrezionalità tecnica dell’Università né riconoscimento diretto del bene della vita; e che le ulteriori censure di annullamento fossero state erroneamente assorbite. L’Università ha proposto appello incidentale sostenendo l’assenza di violazione o elusione del giudicato e contestando il risarcimento del danno. Sono state inoltre riproposte le censure di primo grado relative alla pretesa non veridicità del curriculum dell’altro candidato e all’illegittimità delle valutazioni concorsuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto gli appelli parzialmente fondati e ha riformato la sentenza del TAR. In primo luogo, ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario per mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina: l’impugnazione dell’atto di approvazione degli esiti della procedura è stata ritenuta sufficiente, poiché gli atti successivi si fondano necessariamente su di esso e sono destinati a caducarsi per effetto dell’annullamento dell’atto presupposto, salvo il caso di attribuzione del bene a soggetti estranei al giudizio. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso incidentale di ottemperanza proposto dall’altro candidato, poiché diretto a far valere una diversa violazione del giudicato e soggetto al termine decennale dell’actio judicati, non al termine decadenziale dell’azione di annullamento. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il giudicato a formazione progressiva derivante dalle sentenze del 2022, 2024 e 2025. Ha stabilito che l’Università avrebbe dovuto rivalutare esclusivamente il sub-criterio c) della produzione scientifica, relativo alla consistenza complessiva e qualità della produzione, lasciando ferme sia le valutazioni relative alle altre macro-categorie sia quelle relative ai sub-criteri a), b) e d) della produzione scientifica. La rivalutazione degli altri sub-criteri è stata quindi dichiarata nulla per violazione ed elusione del giudicato. Anche la rivalutazione del sub-criterio c) è stata dichiarata nulla: il giudizio di ottimo contro buono è stato ritenuto una mera prevalenza e non una chiara preponderanza. Il Consiglio di Stato ha precisato che la chiara preponderanza imposta dal giudicato richiede uno scarto di almeno due livelli nella scala sufficiente, buono, ottimo ed eccellente, ferma la possibilità di uno scarto maggiore adeguatamente motivato. È stata ritenuta elusiva anche la suddivisione artificiosa dell’intervallo tra buono e ottimo in quattro voti intermedi. La nuova commissione dovrà essere nominata dall’Università e dovrà rivalutare esclusivamente il sub-criterio c), utilizzando gli stessi criteri, le banche dati Scopus e WoS e il periodo temporale considerati nella prima selezione, senza introdurre nuovi criteri, pesi, gradazioni o limitazioni. Dovranno restare ferme tutte le altre valutazioni. Il procedimento dovrà concludersi entro novanta giorni; in caso di inerzia, opererà il commissario ad acta individuato nel Segretario generale del Ministero dell’Università e della ricerca, con facoltà di delega. Il Consiglio di Stato ha escluso, tuttavia, che il giudicato imponesse direttamente l’attribuzione del posto al ricorrente o avesse consumato integralmente la discrezionalità tecnica dell’Università. Ha quindi accolto l’appello incidentale dell’Università limitatamente alla domanda risarcitoria, escludendo il risarcimento per l’impossibilità di formulare una prognosi positiva sulla spettanza definitiva del bene della vita. Le ulteriori censure di annullamento riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. sono state dichiarate improcedibili perché riferite ad atti già dichiarati nulli. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di esercitare il potere sostitutivo e di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato
Gli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato sono nulli e possono essere dichiarati tali dal giudice dell’ottemperanza.
Consente in appello la riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati o assorbiti.
L’actio judicati può essere proposta per ottenere l’esecuzione conforme del giudicato e non è soggetta al termine decadenziale dell’azione di annullamento.
artt. 1 e 7 del bando di concorso
La procedura selettiva ha natura comparativa e la valutazione deve riguardare i candidati partecipanti alla specifica procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la portata conformativa del giudicato deve essere ricostruita mediante una lettura globale e non atomistica della sentenza di cognizione e delle successive pronunce esecutive, che possono concorrere a formare una regula iuris progressiva vincolante per la riedizione del potere.
- Quando il giudicato ha annullato una specifica parte della valutazione concorsuale, l’amministrazione deve limitare la riedizione del potere al segmento procedimentale e ai criteri effettivamente incisi dal giudicato, mantenendo ferme le valutazioni non caducate; la rivalutazione di tali aspetti integra violazione o elusione del giudicato.
- Se il giudicato impone, in una procedura comparativa, una chiara preponderanza di un candidato, tale vincolo non è rispettato da una mera differenza di un livello nella scala valutativa. In presenza della scala sufficiente, buono, ottimo ed eccellente, la chiara preponderanza richiede almeno uno scarto di due livelli, salvo uno scarto maggiore adeguatamente motivato.
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione può sopravvivere al giudicato, ma deve essere esercitata entro i limiti conformativi fissati dal giudice; non è consentito eludere tali limiti mediante artificiose suddivisioni dei livelli valutativi o mediante il richiamo a parametri estranei a quelli stabiliti nella procedura e nel giudicato.
- L’annullamento dell’atto di approvazione degli esiti di una procedura selettiva rende in linea generale automaticamente caducanti gli atti successivi di nomina e presa di servizio, anche se non autonomamente impugnati, in ragione del rapporto di presupposizione necessaria tra l’esito della selezione e gli atti successivi.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso incidentale con cui il controinteressato deduce una contrapposta violazione del giudicato costituisce una contro-azione di ottemperanza ammissibile e tempestiva entro il termine dell’actio judicati, anche se proposta oltre il termine per l’azione di annullamento.
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