Ordinanza n. 5726/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, prot. n. 3568 in data 11.07.2024 e notificato in data 17.07.2024 con cui è stata respinta la richiesta di visto per ingresso per lavoro subordinato n. 304034049 di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non cognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente e per la condanna della Pubblica Amministrazione procedente al rilascio del visto richiesto entro un termine non superiore a 30 giorni ed a disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito E IN VIA CAUTELARE il rilascio del visto di Ingresso in Italia o, quantomeno il riesame da parte della PA resistente del caso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha rilevato d'ufficio una questione relativa alla possibile perenzione del ricorso e, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il rilascio del visto o, in subordine, il riesame della propria posizione, nonché la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Nel corso della camera di consiglio, dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sulla possibile perenzione del ricorso. In particolare, il ricorrente aveva depositato un'istanza di fissazione della camera di consiglio, anziché un'istanza di fissazione di pubblica udienza. Il Collegio ha evidenziato l'orientamento secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., la presentazione dell'istanza di fissazione entro il primo anno di pendenza è indispensabile per evitare la perenzione e non ammette alternative; il compimento di altri atti processuali sarebbe idoneo a impedire la perenzione soltanto quando l'istanza di fissazione sia stata ritualmente presentata nel termine annuale e abbia successivamente esaurito i propri effetti.
Norme richiamate
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile perenzione del ricorso.
È richiamato, insieme all'art. 81 c.p.a., a sostegno dell'orientamento secondo cui l'istanza di fissazione deve essere ritualmente presentata entro il primo anno di pendenza del ricorso per evitare la perenzione.
È richiamato, insieme all'art. 71 c.p.a., per la disciplina della perenzione e per sostenere che altri atti processuali non sostituiscono l'istanza di fissazione tempestivamente presentata.
Massime di principio
- Ai fini dell'evitata perenzione del ricorso amministrativo, secondo l'orientamento richiamato dal Collegio, è necessaria la rituale presentazione dell'istanza di fissazione entro il primo anno di pendenza del giudizio; il compimento di altri atti processuali non costituisce alternativa a tale adempimento se l'istanza non è stata previamente presentata nel termine annuale.
- Il compimento di un diverso atto della procedura può impedire la perenzione, secondo l'orientamento richiamato, soltanto quando l'istanza di fissazione sia stata tempestivamente e ritualmente presentata e abbia successivamente esaurito i propri effetti, anche per effetto della celebrazione di un'udienza conclusasi con la cancellazione della causa dal ruolo.
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