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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34551/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non assolvessero alla funzione tipica del ricorso per cassazione, perché si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale in relazione alla declaratoria di responsabilità. Nel ricorso ha sostenuto, in sostanza, di avere rivestito nella società il ruolo di mero "prestanome". La Corte di cassazione ha rilevato però che le censure consistevano nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; inoltre, la deduzione sul ruolo di prestanome non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso in modo esauriente che l'imputato fosse un mero prestanome.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma incriminatrice, limitandosi a dare per presupposta la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla decisione impugnata e non può risolversi nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un adeguato confronto critico, le doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di una diversa lettura dei fatti, non accompagnata da censure pertinenti alla ratio decidendi, non è sufficiente.
  • Quando la decisione di merito esclude, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, che l'imputato fosse un mero prestanome, la censura che si limiti a reiterare tale tesi senza confutare le argomentazioni della Corte territoriale non può superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta fraudolenta patrimonialeAppello e ricorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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