Cassazione Penale, Sentenza n. 12503/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Asti che confermava il decreto di sequestro preventivo relativo alla somma di euro 85.297.359,52. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e dell'art. 3 Cost., censurando la motivazione sui presupposti del "fumus commissi delicti" e denunciando pregiudizio legato alle sue origini calabresi; contesta inoltre l'orientamento secondo cui l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato precluderebbe il successivo esame del "fumus commissi delicti" e solleva una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che nei confronti del ricorrente fosse stato emesso decreto di giudizio immediato (23/02/2024), il quale preclude l'esame del "fumus commissi delicti" in sede di riesame del sequestro preventivo, alla luce di consolidata giurisprudenza. Ha inoltre rilevato che la questione di legittimità costituzionale era formulata in termini generici e pertanto non scrutinabile. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per articolare il motivo di cassazione; la Corte l'ha valutata ma ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché precluso dall'esistenza del decreto che dispone il giudizio immediato
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare un presunto pregiudizio discriminatorio; la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico e quindi non esaminabile
art. 111 Cost.
Citato a titolo di doglianza costituzionale insieme all'art. 3 Cost.; la Corte ha osservato che le norme invocate non sono state specificate e la questione è quindi inammissibile
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamata nel procedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre la somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa
Massime di principio
- La emissione di un decreto di rinvio a giudizio o di giudizio immediato costituisce una valutazione giudiziale preliminare sulla idoneità e sufficienza degli elementi a sostegno dell'accusa e, di conseguenza, preclude la riesamina del "fumus commissi delicti" in sede di impugnazione del sequestro preventivo
- Nei procedimenti di riesame del sequestro preventivo il giudice deve tener conto della cristallizzazione delle imputazioni operata con il decreto che dispone il giudizio o il giudizio immediato, riducendo la possibilità di rimettere in discussione gli indici di responsabilità valutati in sede di esercizio dell'azione penale
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate in modo specifico e con indicazione delle norme ritenute contrastanti; formulazioni generiche impediscono il loro esame
- La sussistenza di misure cautelari personali conclusive di un grave quadro indiziario rafforza la tenuta di misure ablative (sequestro) e sarà considerata dalla giurisprudenza nel confermare i provvedimenti cautelari reali
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile con profili di colpa, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto l'accesso alla Cassazione richiede selezione e motivazione puntuale dei motivi
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