Sentenza del 03/07/2024 n. 548 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno 2015 con i quali l'Ufficio ha ricostruito un maggior reddito imponibile di € 11.781,00 in luogo della perdita dichiarata di € 20.679,00, e ha contestato maggiori tributi (IRES, IRAP, IVA) a carico della società e IRPEF/addizionali a carico della socia con partecipazione qualificata. I ricorrenti hanno censurato (i) l'illegittima applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973 per mancanza delle circostanze "gravi, precise e concordanti", (ii) il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio per la ricostruzione dei ricavi (mancata ponderazione dei ricarichi con le quantità vendute) e (iii) la sanzione per irregolarità contabile. La CTP di Padova aveva rigettato i ricorsi; il contribuente ha proposto appello principale (con istanza di sospensione respinta) e l'Agenzia si è costituita proponendo anche appello incidentale sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello principale, riformando integralmente la sentenza di primo grado e annullando gli avvisi impugnati. Ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 39 DPR 600/1973 per mancanza delle circostanze richieste per l'accertamento induttivo (non sussistevano "gravi, precise e concordanti" indizi): la perdita nel primo anno di attività, seguita da utili successivi, è compatibile con l'avviamento dell'impresa e non prova evasione. Ha inoltre censurato il metodo di ricostruzione del maggior reddito adottato dall'Ufficio, indicando che il corretto procedimento per determinare il ricarico medio è la ponderazione del ricarico di ciascun bene con la relativa quantità venduta. Per questi motivi gli avvisi sono annullati e le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
L'applicazione dell'art. 39 per l'accertamento induttivo richiede circostanze "gravi, precise e concordanti". Non è sufficiente, per giustificare l'accertamento induttivo, la sola presenza di una perdita nei primi anni di attività quando tale andamento sia compatibile con l'avviamento dell'impresa.
art. 7 D.Lgs. 546/1992 (come riformulato dal D.Lgs. 130/2022, comma 5‑bis)
"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni...."
Con la modifica normativa è ribadito e rafforzato l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria: l'Ufficio deve provare in giudizio le violazioni contestate e l'atto impositivo va annullato se la prova è carente, contraddittoria o insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato, le ragioni della pretesa.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 può essere legittimamente applicato solo se sussistono indizi "gravi, precisi e concordanti"; perdite nei primi anni di attività, anche se rilevanti, non costituiscono di per sé prova di evasione se compatibili con l'avviamento dell'impresa.
- Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 130/2022, l'Amministrazione ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate; il giudice deve valutare la completezza e la coerenza della prova e annullare l'atto se la prova manca o è contraddittoria.
- Nella ricostruzione presuntiva dei ricavi a partire dal costo del venduto, il metodo corretto è applicare un ricarico medio ponderato: il ricarico di ciascun prodotto va ponderato con la relativa quantità venduta; metodi che ignorano questa ponderazione possono essere considerati non condivisibili.
- Le anomalie contabili o le perdite iniziali non bastano automaticamente a giustificare l'irrogazione di sanzioni se l'Amministrazione non dimostra, in modo circostanziato, la mancata tenuta o l'irregolarità idonea a pregiudicare l'accertamento.
- In presenza di peculiari dinamiche economiche (es. avvio attività) e di alternanza del giudizio, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
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