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Sentenza

Sentenza del 02/07/2024 n. 868 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla deducibilità di alcune commissioni contabilizzate nella voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari" per gli anni 2015 e 2016: l'Ufficio ha escluso dal calcolo degli interessi passivi (e dunque ha sottoposto al test del ROL ex art. 96 TUIR) le commissioni pagate ai factor per anticipi su fatture e le commissioni per fidi riconosciute alla banca, ritenendole oneri finanziari. La contribuente ha sostenuto che tali commissioni sono corrispettivi per servizi/responsabilità di garanzia e pertanto costi di natura non finanziaria, integralmente deducibili.

La decisione

La Corte Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado: le commissioni in esame (commissione disponibilità fondi per factoring, commissioni per concessione fidi e per rilascio di fideiussioni) vanno qualificate, in concreto, come corrispettivi per servizi/garanzie e non come oneri accessori assimilabili agli interessi passivi. Pertanto non sono soggette al limite del 30% del ROL previsto dall'art. 96 TUIR e restano integralmente deducibili ai fini IRES. La Corte ha motivato la decisione richiamando la necessità di valutare la natura economica effettiva della commissione e la distinzione fra funzione finanziaria (accessorio agli interessi) e funzione remunerativa/compensativa (servizio). Spese compensate per complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 96 TUIR

    Stabilisce il limite di deducibilità degli interessi passivi (test del ROL, limite percentuale). La Corte applica tale test solo alle voci che, per loro natura economica, rappresentano oneri finanziari/accessori agli interessi.

  • art. 117-bis TUB

    "I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva..."

    Indica la figura della commissione onnicomprensiva per l'apertura di credito, evidenziandone la funzione remunerativa/omnicomprensiva (non strettamente riconducibile a interesse); la Corte la usa per argomentare la natura non finanziaria di certe commissioni di fido.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2009

    Richiamata per il principio che il test del ROL si applica alle operazioni aventi causa finanziaria; utile per distinguere le voci meramente compensative dalle voci assimilabili agli interessi.

  • Cass. SS.UU., n. 16303, 20 giugno 2018

    Giurisprudenza di legittimità che riconosce la duplice natura delle commissioni bancarie: o accessorio degli interessi o compenso per il servizio di messa a disposizione di una somma, quindi ricadente fuori dalla nozione di interesse.

  • Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021

    Richiamata per l'indipendenza della causa della fideiussione rispetto all'obbligazione principale: la garanzia autonoma ha natura indennitaria/assicurativa e le relative commissioni possono essere qualificate come corrispettivi di servizio.

Massime di principio

  • Per valutare la deducibilità di una commissione bancaria va sempre analizzata la sua natura economica sostanziale: se è accessoria agli interessi (causa finanziaria) è soggetta al limite di art. 96 TUIR; se è corrispettivo per servizi o garanzie è deducibile integralmente come costo per servizi.
  • La mera classificazione contabile nella voce "Interessi ed altri oneri finanziari" non ha valore decisivo: conta la funzione economica concreta della commissione (remunerativa vs. finanziaria).
  • Commissioni dichiarate come "commissione disponibilità fondi" o "commissione onnicomprensiva" per aperture di credito tipicamente indicano una funzione compensativa/remunerativa e quindi non rientrano nel perimetro degli oneri assimilati agli interessi.
  • Le commissioni per rilasciare fideiussioni vanno generalmente considerate corrispettivi per garanzie (funzione assicurativa/commerciale) e non oneri finanziari, salvo prove contrarie circa il loro collegamento diretto a un finanziamento.
  • In caso di dubbio, occorre produrre e valorizzare la documentazione contrattuale e l'analisi economica (calcolo, periodicità, correlazione con tassi di interesse, clausole contrattuali, descrizione servizio) per dimostrare la funzione sostanziale della commissione.
  • La giurisprudenza di legittimità riconosce la duplice funzione delle commissioni: è possibile che casi simili siano valutati differentemente in base alla prova della causa economica; pertanto raccomandabile motivare e documentare la natura non finanziaria per ottenere l'integrale deducibilità.

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