Sentenza del 03/07/2024 n. 4454 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Riduzione del 50% - Fabbricati inagibili o inabitabili - Dichiarazione di inagibilità da parte del Comune - Agevolazione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015: la società ha chiesto la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili, sostenendo che i locali non sono muniti del certificato di agibilità previsto dal testo unico delle leggi sanitarie e che il Comune ha ordinato la chiusura degli esercizi commerciali interessati.
La decisione
Appello accolto: il Collegio ha ritenuto che il presupposto per l'IMU nella misura intera è il rilascio del certificato di agibilità, assente nel caso di specie; gli immobili sono stati considerati inagibili e la base imponibile è soggetta alla riduzione del 50% prevista dal regolamento comunale. È stato considerato anche il precedente decisorio (sentenza n. 23.997/2017 relativa al 2014) passato in giudicato, che produce effetti sulla annualità 2015. Spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento comunale di Pomezia (disciplinante IMU)
Prevede la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio comunale.
IMU (imposta municipale propria)
Il pagamento dell'IMU nella quota intera presuppone il rilascio del certificato di agibilità; in assenza di tale certificato e con dichiarazione comunale di inagibilità, può trovare applicazione l'agevolazione prevista dal regolamento.
Testo unico delle leggi sanitarie (agibilità)
L'agibilità prevista dal testo unico è requisito per l'utilizzo normale dell'immobile: la sua mancanza e l'ordine di chiusura comunale configurano lo stato di inagibilità.
Giudicato (sentenza n. 23.997/2017)
La pronuncia favorevole del 2014, divenuta definitiva, produce effetti di giudicato formale anche per la successiva annualità 2015 sullo stesso profilo di illegittimità dell'accertamento IMU.
Massime di principio
- La base imponibile IMU può essere ridotta del 50% quando il fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile dall'ente comunale, soprattutto se manca il certificato di agibilità previsto dalla normativa sanitaria.
- La produzione da parte del contribuente di documentazione che attesti l'assenza del certificato di agibilità e/o ordinanze comunali di chiusura è rilevante e può invertire l'onere probatorio rispetto all'accertamento IMU.
- I regolamenti comunali che prevedono agevolazioni per immobili inagibili sono efficaci se applicati in presenza dell'accertamento comunale di inagibilità; l'ufficio comunale ha competenza a constatare tale stato.
- Un precedente giudicato favorevole su identici fatti per annualità precedente può avere efficacia preclusiva rispetto ad accertamenti per annualità successive (effetto del giudicato formale), rafforzando la posizione del contribuente.
- Se successivamente l'immobile ottiene il certificato di agibilità, l'IMU nella misura intera potrà essere dovuta dalla data di rilascio dell'agibilità; pertanto va verificata la temporalità dell'accertamento rispetto allo stato di agibilità.
- In fase contenziosa è opportuno documentare sia lo stato materiale dell'immobile (mancanza di agibilità, ordini di chiusura) sia gli atti comunali che hanno accertato l'inagibilità per ottenere l'agevolazione.
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