Sentenza del 02/07/2024 n. 746 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’atto di recupero notificato il 31 luglio 2023, relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di € 40.000, compensato nel modello UNICO 2017 ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013. Il credito riguardava fatture pagate alla I. soc. cons. a r.l. per un progetto di sviluppo di un’interfaccia uomo-macchina che convertiva modelli CAD in un supporto all’assemblaggio basato sulla realtà aumentata e sulla generazione e manipolazione di ologrammi. La società ha dedotto: 1) l’illegittimità del recupero per mancata acquisizione del parere tecnico del MISE; 2) l’omesso contraddittorio e il difetto di motivazione, poiché l’Ufficio avrebbe escluso il carattere sperimentale senza spiegare le ragioni tecniche; 3) la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione, sostenendo che il progetto fosse innovativo e riconducibile alla ricerca pianificata o alle indagini critiche previste dall’art. 3, comma 4, lettera b), del D.L. n. 145/2013.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, con decisione del 27 maggio 2024, ha accolto il ricorso e annullato l’atto di recupero, per omessa e inadeguata motivazione. Ha ritenuto che la mera affermazione dell’Ufficio secondo cui il progetto riguardava ricerca industriale e non sviluppo sperimentale, priva di documentazione tecnica e di spiegazioni sul perché il progetto non producesse un avanzamento scientifico o tecnologico, non fosse sufficiente. La società aveva indicato le caratteristiche concrete del progetto; spettava quindi all’Amministrazione dimostrare perché tali elementi non giustificassero il credito. La Corte ha inoltre rilevato che le innovazioni software sono normalmente incrementali e possono rientrare nello sviluppo sperimentale. Le argomentazioni tecniche formulate dall’Agenzia in giudizio non potevano sanare le lacune dell’atto con una motivazione postuma. Il ricorso è stato accolto sul difetto di motivazione; le ulteriori censure non sono state autonomamente decise. Spese interamente compensate.
Norme richiamate
Art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, in particolare comma 4, lettera b)
Tutto ciò a tacere del fatto per cui, secondo la circolare del MISE, le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.
La Corte ritiene che un progetto software con effettivo contenuto di ricerca e sviluppo possa rientrare nello sviluppo sperimentale anche quando l’innovazione è incrementale. Nel caso concreto, l’Ufficio non ha spiegato né provato perché il progetto descritto dalla società fosse estraneo a un avanzamento scientifico o tecnologico rilevante ai fini del credito.
Ora, se è indubbiamente vero che spetta al contribuente sostenere l'onere della prova circa la spettanza del trattamento fiscale di favore, è altrettanto indubbio che laddove vengano addotte circostanze fattuali in adempimento di tale onere, spetta all'Agenzia dimostrare l'inidoneità delle circostanze medesime a giustificare il più favorevole trattamento fiscale.
Il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto all’agevolazione; quando li abbia indicati, l’Amministrazione deve dimostrare perché siano inidonei a giustificare il trattamento fiscale richiesto. Non è sufficiente una contestazione tecnica assertiva.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione dipende dalla qualificazione tecnica di un progetto, il contribuente deve descrivere e documentare le circostanze concrete che fondano il beneficio; l’Amministrazione deve poi motivare specificamente perché tali elementi non soddisfano i requisiti normativi.
- Un atto di recupero non è adeguatamente motivato se si limita a classificare un’attività come ricerca industriale anziché sviluppo sperimentale senza fornire elementi tecnici e senza confrontarsi con le caratteristiche del progetto documentate dal contribuente.
- L’Amministrazione non può colmare in giudizio le lacune originarie della motivazione dell’atto impositivo o di recupero mediante argomentazioni e ragioni formulate soltanto nelle controdeduzioni.
- Le innovazioni software incrementali non sono automaticamente escluse dal credito per ricerca e sviluppo: se hanno un effettivo contenuto di R&S, possono essere riconducibili allo sviluppo sperimentale. La qualificazione va motivata e valutata rispetto alle caratteristiche concrete del progetto.
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