Sentenza del 03/07/2024 n. 221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva realizzato un impianto fotovoltaico nel 2011 e, dopo aver omesso l'agevolazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 nella dichiarazione dell'anno dell'investimento, aveva presentato dichiarazioni integrative per 2014 e 2015 risultanti da una autonoma liquidazione delle dichiarazioni 2011-2013, con emergente credito IRES e conseguente istanza di rimborso. Il nodo centrale è la sussistenza del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione (se la società rientra tra i soggetti beneficiari), questione su cui esisteva contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (II grado) ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto al rimborso, rigettando il ricorso della società avverso il silenzio/rifiuto sull'istanza di rimborso IRES. Il Collegio ha seguito l'orientamento della Corte di Cassazione (decisioni 2020 e 2023) secondo cui l'agevolazione "Tremonti Ambiente" è riservata a imprese la cui attività d'impresa è fonte degli impatti ambientali che giustificano l'incentivo; concederla ad imprese costituite per la realizzazione/gestione di impianti (cd. "impresa di scopo" o soggetti il cui oggetto è prevenzione/riparazione di danni causati da terzi) potrebbe configurare un aiuto di Stato incompatibile con il Trattato. Le spese sono state compensate tra le parti per il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
L. 388/2000, art. 6, commi 13-19 ("Tremonti Ambiente")
La norma agevolativa è interpretata come destinata a imprese la cui attività d'impresa è connessa ai danni ambientali cui l'incentivo intende porre rimedio; non è estendibile automaticamente a soggetti costituiti per scopi di prevenzione/riparazione o ad imprese di scopo che operano nella realizzazione/gestione di impianti, salvo prova che l'attività esercitata rientri nel perimetro soggettivo previsto.
Trattato CE / TFUE (art. 87-89 CE / 107-109 TFUE) - principi sugli aiuti di Stato
artt. 87-89 Trattato CE (successivamente artt. 107-109 TFUE)
La concessione dell'agevolazione a categorie di imprese che avvantaggiano un settore potrebbe costituire aiuto di Stato incompatibile se altera la concorrenza nell'Unione; tale rischio è richiamato per escludere un'interpretazione estensiva che favorirebbe imprese di scopo rispetto a concorrenti UE.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 29365/2020; Cass. n. 17752/2023; Cass. n. 35919/2023
Le pronunce citate hanno affermato che il requisito soggettivo per la fruizione della "Tremonti Ambiente" richiede che l'impresa beneficiaria eserciti attività d'impresa il cui svolgimento è fonte del danno ambientale cui l'incentivo è correlato; ne deriva il diniego per imprese la cui attività è meramente strumentale o volta alla prevenzione/risanamento di danni causati da terzi (orientamento seguito dal Collegio).
Massime di principio
- Per valutare l'idoneità ad ottenere l'agevolazione "Tremonti Ambiente" occorre verificare il requisito soggettivo: il beneficiario deve essere un'impresa la cui attività è direttamente connessa ai danni ambientali che l'agevolazione intende compensare o ridurre.
- Le imprese costituite come "impresa di scopo" per realizzare o gestire impianti, o che svolgono attività di prevenzione/riparazione per danni causati da terzi, rischiano di non rientrare nel perimetro dei beneficiari, soprattutto alla luce degli orientamenti della Corte di Cassazione.
- Esiste un profilo di rischio di aiuto di Stato nel concedere l'incentivo a categorie settoriali che potrebbero alterare la concorrenza: ciò giustifica un'interpretazione restrittiva della norma.
- Il contribuente ha l'onere di dimostrare, con elementi probatori, che la propria attività rientra nella fattispecie agevolata; in presenza di contrasto giurisprudenziale la compensazione delle spese è possibile, ma il merito può essere deciso a favore dell'Amministrazione seguendo gli orientamenti di legittimità più recenti.
- Per ridurre il rischio di diniego, prima di presentare istanze di rimborso basate su agevolazioni controverse è opportuno analizzare la giurisprudenza recente o richiedere un interpello/atto preventivo o rettificare tempestivamente l'anno d'imposta dell'investimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2024Sentenza del 03/07/2024 n. 631 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 3 lug 2024Sentenza del 03/07/2024 n. 627 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 3 lug 2024Sentenza del 03/07/2024 n. 548 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 3 lug 2024Sentenza del 03/07/2024 n. 4454 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 2 lug 2024Sentenza del 02/07/2024 n. 746 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
- Sentenza · 2 lug 2024Sentenza del 02/07/2024 n. 868 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →