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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32804/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) c.p. perché il contatore era intestato e destinato al locale dell'imputato e non si configurava l'esposizione alla pubblica fede; avendo ciò effetto sulla determinazione della pena, la Corte ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per furto di energia elettrica; il motivo principale contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) c.p. sostenendo che il contatore manomesso era relativo all'utenza dell'imputato e collocato nell'"androne" dello stabile in cui dimorava (quindi non esposto alla pubblica fede) e che, se esclusa tale aggravante, il reato sarebbe estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (furto, aggravanti)

    L'aggravante n. 7) si applica quando la cosa è "esposta alla pubblica fede", ossia non sottoposta a custodia diretta e affidata al sentimento collettivo di rispetto della proprietà; nel caso la Corte ha interpretato la norma nel senso che non ricorre quando il bene (qui: il contatore) è dedicato all'utenza dell'imputato e non è posto alla mercé di un numero indeterminato di persone

  • art. 624 c.p. (furto)

    Norma base che definisce il reato di furto; richiamata nella ricostruzione del fatto quale norma qualificatrice dell'illecito rispetto alla manomissione del contatore

  • artt. 157 e 161 c.p. (prescrizione)

    artt. 157 e 161 cod. pen.

    La Corte ha applicato le regole sulla prescrizione calcolando i termini sulla base della pena risultante senza l'aggravante esclusa; risultando decorso il termine massimo di prescrizione (anche tenendo conto dei periodi di sospensione documentati), il reato è estinto

Massime di principio

  • L'aggravante «esposizione alla pubblica fede» richiede che la cosa sia effettivamente affidata all'altrui rispetto in modo tale da essere accessibile o affidata al sentimento collettivo; un contatore intestato e destinato all'utenza dell'imputato non rientra normalmente in questa categoria
  • Se l'esclusione di un'aggravante incide sulla pena in modo da far decorrere la prescrizione, l'accertamento della "esposizione alla pubblica fede" può determinare l'estinzione del reato per prescrizione
  • In casi simili è utile provare l'intestazione e la destinazione d'uso del contatore (documentazione di utenza, ubicazione funzionale al singolo appartamento) per escludere l'aggravante
  • La nozione di "pubblica fede" va interpretata in relazione alla facilità di raggiungimento e all'affidamento alla coscienza pubblica: luoghi privati ma liberamente accessibili possono integrare l'esposizione, mentre beni posti al servizio esclusivo di un soggetto no
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione e le eventuali sospensioni disposte per ragioni processuali; l'esclusione di un'aggravante può cambiare il termine prescrizionale

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