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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20054/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio di legittimità dichiarato estinto con decreto, nel quale il consigliere delegato aveva condannato il ricorrente alle spese liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Il ricorrente ha chiesto la correzione dell'errore materiale deducendo l'incongruità di tale importo rispetto al valore della controversia, pari a Euro 67,68. La Corte ha esaminato anche i profili procedurali della correzione: validità della procura rilasciata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere, necessità della notifica del ricorso per la correzione alla controparte e applicabilità del procedimento di cui agli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. La doglianza sostanziale riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese, asseritamente errata per evidente errore di calcolo o di espressione, da rettificare in Euro 678,00 secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel decreto di estinzione del 22 febbraio 2024, dove era scritto Euro 4.000,00 per compensi, si legga Euro 678,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre escluso la liquidazione di ulteriori spese per il procedimento di correzione, richiamando il principio per cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    col proprio ministero ex art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la rappresentanza personale del ricorrente; non incide sulla decisione di correzione.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia autentica del provvedimento da correggere

    l'istante deve depositare copia autentica del provvedimento oggetto di correzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    correzione di errore materiale

    disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali anche in Cassazione; consente la correzione di errori di calcolo e di espressione della volontà già formata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale regola procedurale per la trattazione del procedimento nella versione applicabile al caso.

  • art. 288 c.p.c.

    il giudice fissa l'udienza con decreto da notificarsi insieme al ricorso a norma dell'art. 170 primo e terzo comma

    la notifica del decreto e del ricorso va eseguita al procuratore costituito della controparte o direttamente alla parte se costituita personalmente.

  • art. 170, commi 1 e 3, c.p.c.

    a norma dell'art. 170 primo e terzo comma

    indica il destinatario della notificazione degli atti nel procedimento di correzione.

  • art. 287 c.p.c.

    procedimento per la correzione degli errori materiali

    serve a rettificare il difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    situazione di soccombenza

    non è configurabile soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali, che ha natura sostanzialmente amministrativa.

  • d.m. n. 55/2014

    alla stregua del d.m. n. 55/2014

    utilizzato come parametro per ritenere incongrua la liquidazione originaria e per rideterminare le spese in Euro 678,00.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando vi sia un'evidente discrasia tra la volontà del giudice e la sua espressione grafica, rilevabile dal solo testo del provvedimento, senza alterarne il contenuto decisorio.
  • La correzione non può essere utilizzata per rimediare a vizi della formazione della volontà del giudice o per sostituire valutazioni impugnabili; essa serve unicamente a ripristinare la corrispondenza tra quanto deciso e quanto scritto.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali in cassazione la procura rilasciata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere resta valida, perché il sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un incidente dello stesso giudizio.
  • Quando il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide su un contrasto tra le parti, non è configurabile una soccombenza ai fini dell'art. 91 c.p.c., neppure se la controparte vi si oppone.
  • La liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della controversia e con i parametri applicabili; una evidente sproporzione può integrare errore materiale correggibile se risulta dal provvedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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