Cassazione Penale, Ordinanza n. 10659/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata. Deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che fosse errata la prova della sua identificazione come autrice dei reati contestati. La censura, nella sostanza, mirava a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e l'apprezzamento degli indizi valorizzati dai giudici di merito, chiedendo una rivalutazione delle fonti di prova e dei fatti. Il ricorso era stato proposto nell'interesse dell'imputata, che aveva definito il giudizio di merito con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente prospettata come violazione di legge ex art. 192 c.p.p., in realtà censurasse l'omessa o erronea valutazione della prova e quindi avrebbe potuto, al più, essere scrutinata come vizio motivazionale; ma tale vizio non era stato specificamente dedotto ed era comunque insussistente, poiché la sentenza di merito aveva fornito una motivazione ampia e non criticabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il riconoscimento dell'imputato in un filmato effettuato dalla polizia giudiziaria integra un indizio grave e preciso, rimesso alla valutazione del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere dedotta come motivo di violazione di legge quando la censura riguarda in realtà la valutazione delle prove; tali doglianze attengono al vizio motivazionale e non possono trasformarsi in contestazioni di merito in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non può essere utilizzato per eludere i limiti posti ai motivi di ricorso relativi alla motivazione, in assenza di una espressa sanzione processuale (inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza).
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I limiti all'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione restano quelli tipici del vizio motivazionale; non è consentito superarli deducendo in modo surrettizio la violazione dell'art. 192 c.p.p.
Richiamato solo come norma non idonea a fondare una censura di valutazione della prova tramite il motivo di violazione di legge.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato solo per ribadire che l'eventuale contestazione dell'apparato argomentativo attiene alla motivazione e non alla violazione di legge.
Massime di principio
- La denuncia della violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e gli indizi.
- Le censure che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti sono estranee al sindacato di legittimità, salvo che siano specificamente dedotti decisivi travisamenti della prova.
- Il vizio motivazionale va dedotto nei ristretti limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; non è consentito aggirare tali limiti invocando l'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in assenza di una espressa sanzione processuale.
- Il riconoscimento dell'imputato quale autore del fatto, effettuato sulla base di immagini o filmati e corroborato da ulteriori elementi convergenti, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivamente dedotto.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione ampia e coerente sull'identificazione dell'imputato e sugli indizi a suo carico, la cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito mediante una nuova valutazione delle prove.
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