Cassazione Penale, Sentenza n. 19469/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Curatela del fallimento della Furore s.r.l. ha chiesto l'ammissione, al passivo della procedura fallimentare, del credito corrispondente al controvalore dell'immobile sito in via dell'Acqua Bullicante 316 a Roma, bene venduto in favore di Alfredo Bizzoni e poi sottoposto a sequestro e definitiva confisca in ambito di prevenzione patrimoniale. La Curatela si fondava su una azione revocatoria ordinaria (promossa da creditori della venditrice e proseguita dalla Curatela) trascritta prima del sequestro e poi accolta con sentenza civile successiva alla confisca. Il Tribunale di Roma aveva respinto l'istanza di ammissione del credito; la ricorrente denunciava violazioni di norme del d.lgs. n.159/2011 (in particolare artt. 54, 61, 57 e ss., 55 comma 3, 42, 52), nonché vizio di motivazione e violazioni costituzionali (art. 23 e 42 Cost.), sostenendo il diritto al controvalore del bene definitivamente assorbito nel patrimonio erariale.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che, benché la domanda di revocatoria fosse stata trascritta prima del sequestro e la successiva sentenza civile l'avesse accolta, quella decisione non poteva vincolare gli organi della procedura di prevenzione perché la Curatela non era stata chiamata a intervenire nel giudizio di prevenzione (in violazione dell'art. 55, comma 3, d.lgs. n.159/2011). Spetta al giudice della prevenzione la verifica, nel contraddittorio con il titolare del diritto, sull'opponibilità del diritto stesso alla confisca; in assenza di tale verifica la confisca rimane efficace e non si determina automaticamente la retroazione del bene nel patrimonio del venditore. Tuttavia la Corte ha precisato che il terzo pretermesso (che ha trascritto la domanda) conserva la possibilità di proporre un incidente di esecuzione avanti il giudice della prevenzione per far valere l'opponibilità del proprio diritto e, se accertata, ottenere il controvalore equivalente ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n.159/2011. Pertanto il rigetto è disposto, ma non è esclusa la tutela tramite incidente di esecuzione.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 59 comma 6
Articolo richiamato per la procedura di impugnazione del decreto del Tribunale: il giudice ha esaminato il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale reso ai sensi di tale norma.
d.lgs. n.159/2011, art. 55 comma 3
Imposta la partecipazione del terzo titolare di diritti trascritti al giudizio di prevenzione: la Corte ha ritenuto indispensabile che il terzo fosse chiamato nel procedimento di prevenzione affinché la sua pretesa potesse essere valutata e opponibile alla confisca.
Regola l'ammissione dei crediti (insinuazione). La Corte ha ritenuto che la Curatela non poteva far valere la pretesa con le forme dell'insinuazione ex art. 52 quando la confisca è divenuta definitiva senza che il diritto fosse stato valutato nel giudizio di prevenzione.
d.lgs. n.159/2011, art. 46 comma 1
Prevede la possibilità, in caso di impossibilità di restituzione del bene, di riconoscere il controvalore. La Corte ha indicato che il rimedio dell'incidente di esecuzione potrebbe condurre al riconoscimento del controvalore equivalente se venga accertata l'opponibilità del diritto alla procedura.
d.lgs. n.159/2011, artt. 54 e 61
Riferimenti utilizzati dalla ricorrente per sostenere la prededuzione o particolari regole sui crediti; la Corte non ha accolto la tesi di prededuzione contestando la legittimazione della pretesa senza la verifica nel giudizio di prevenzione.
d.lgs. n.159/2011, art. 57 e ss.
Norme sul procedimento e sulla verifica dei crediti: la ricorrente invocava il rispetto delle regole procedurali di verifica dei crediti, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la domanda di insinuazione dato il carattere definitivo della confisca e la mancata valutazione nel giudizio di prevenzione.
Costituzione, artt. 23 e 42
Richiamati dalla ricorrente per violazione di diritti patrimoniali e di tutela: la Corte ha ritenuto che tali profili non potessero prevalere senza la previa valutazione dell'opponibilità del diritto nel giudizio di prevenzione.
Legge n.161/2017 (modifiche al d.lgs. n.159/2011)
Richiamata come modifica normativa non applicabile al caso concreto: la Corte segnala che le modifiche del 2017 rafforzano la necessità di sospensione del giudizio civile in relazione alla confisca definitiva, a conferma della competenza funzionale del giudice della prevenzione.
Massime di principio
- La trascrizione di una domanda civile (es. revocatoria) prima del sequestro rende la pretesa teoricamente opponibile alla procedura di prevenzione, ma l'efficacia pratica richiede che il terzo sia coinvolto e la questione sia valutata nel giudizio di prevenzione: senza ciò la confisca può rimanere efficace.
- Il giudice della prevenzione ha competenza funzionale esclusiva a verificare, nel contraddittorio con il titolare, l'opponibilità di diritti rispetto alla confisca; le sentenze civili successive non vincolano gli organi della procedura se il terzo non è stato parte del processo di prevenzione.
- Quando la confisca è divenuta definitiva senza che il terzo sia stato chiamato al giudizio di prevenzione (violazione dell'art. 55, comma 3), il terzo conserva il rimedio dell'incidente di esecuzione davanti al giudice della prevenzione per far valere l'opponibilità del suo diritto e ottenere, ove accertato, il riconoscimento del controvalore (art. 46, comma 1).
- L'ammissione al passivo fallimentare (insinuazione ex art. 52) di una pretesa riconducibile a un bene già definitivamente confiscato è in genere preclusa se non è stata prima verificata l'opponibilità del diritto nel giudizio di prevenzione.
- Suggerimenti pratici: 1) verificare tempestivamente la trascrizione e la partecipazione alle fasi del giudizio di prevenzione; 2) se si è stati esclusi, proporre senza ritardo incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione; 3) raccogliere e documentare prova della trascrizione e degli elementi costitutivi della pretesa per sostenere l'opponibilità e la richiesta del controvalore.
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