Ordinanza n. 2283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento di sospensione della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto, chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento di sospensione della patente e l’immediata riacquisizione del titolo di guida. Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento originario e ha rappresentato esigenze lavorative nonché la necessità di assistere la madre invalida, sostenendo che l’immediata disponibilità della patente fosse indispensabile. Si è inoltre opposta alla sottoposizione a un nuovo accertamento di idoneità da parte della competente Commissione medica, ritenendolo non giustificato in ragione dell’invalidità del provvedimento di sospensione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, in sostanza, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Nella comparazione degli interessi, ha ritenuto che il nuovo accertamento di idoneità presso la competente Commissione medica, necessario ai fini della riacquisizione del titolo di guida, non costituisca un adempimento eccessivamente gravoso o irragionevole, considerata la finalità originaria di prevenzione del rischio per la sicurezza stradale. Non sono state ritenute plausibili le ragioni addotte per rifiutare l’accertamento, salvo quelle fondate sulla dedotta illegittimità del provvedimento di sospensione. Le esigenze lavorative e assistenziali prospettate non hanno dimostrato un pregiudizio imminente e irreparabile, poiché il carattere risalente della sospensione originaria non consentiva di ravvisare la necessità di una restituzione immediata della patente per evitare il danno. Le spese del giudizio cautelare d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla sospensione della patente, la necessità di un nuovo accertamento di idoneità presso la competente Commissione medica, finalizzato alla riacquisizione del titolo di guida, non è di per sé un adempimento eccessivamente gravoso o irragionevole quando sia coerente con la finalità di prevenzione dei rischi per la sicurezza stradale.
- Il rifiuto di sottoporsi a un nuovo accertamento di idoneità alla guida deve essere sorretto da motivazioni plausibili e non può fondarsi soltanto sulla dedotta illegittimità del provvedimento amministrativo originario, la cui contestazione deve essere fatta valere nelle sedi proprie.
- Nel giudizio cautelare, esigenze lavorative o assistenziali non dimostrano un pregiudizio imminente e irreparabile quando il provvedimento di sospensione della patente risalga nel tempo e non emerga la necessità di una restituzione immediata del titolo per evitare un danno non altrimenti rimediabile.
- La comparazione cautelare degli interessi deve considerare anche l’interesse pubblico alla prevenzione dei rischi per la sicurezza stradale, che può prevalere sulle esigenze individuali di immediata riacquisizione della patente in assenza di un concreto periculum in mora.
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