Cassazione Civile, Ordinanza n. 12610/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un automobilista aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito dell'impatto con un cinghiale avvenuto su una strada comunale. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; in appello la Regione aveva ottenuto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sul rilievo che le prove erano state richieste con memoria ex art. 320 c.p.c. e non in prima udienza. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 320 c.p.c., sostenendo che le istanze istruttorie erano state comunque formulate alla prima udienza, pur mediante memoria già predisposta e depositata; 2) difetto di valida rappresentanza processuale della Regione nell'appello, per asserita nullità della procura conferita dal Presidente regionale senza richiamo alla delibera di Giunta autorizzativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo perché la delibera di Giunta non costituisce requisito di validità della procura alle liti e, comunque, non era configurabile nel caso concreto un rilievo officioso della pretesa nullità oltre la fase processuale utile. Ha accolto il primo motivo, affermando che nel giudizio davanti al Giudice di pace l'atto introduttivo non deve contenere specifica indicazione dei mezzi di prova e che le richieste istruttorie possono essere formulate con memoria depositata in prima udienza. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese, comprese quelle di legittimità.
Norme richiamate
Nel procedimento davanti al Giudice di pace non è richiesto che l'atto introduttivo contenga già la specifica indicazione dei mezzi di prova; le istanze istruttorie possono essere formulate in prima udienza anche mediante memoria depositata in tale occasione.
L'atto introduttivo nel giudizio davanti al Giudice di pace deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto; la mancanza della specifica indicazione dei mezzi di prova non ne comporta la nullità.
L'eventuale difetto di rappresentanza o di procura non integra, nel caso concreto, un vizio che conduca all'inammissibilità dell'appello; la produzione della delibera autorizzativa può essere richiesta dal giudice.
La nullità non può essere rilevata oltre la fase processuale in cui si è verificata quando sia ormai cessato il potere officioso del giudice di rilevarla.
art. 28, lett. h), statuto della Regione Marche
Attribuisce alla Giunta regionale la competenza a decidere sulle liti attive e passive, ma la relativa delibera non è requisito di validità della procura alle liti.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al Giudice di pace le prove non devono necessariamente essere specificate nell'atto introduttivo: è sufficiente che le richieste istruttorie siano tempestivamente articolate nella prima udienza, anche mediante memoria depositata in quella sede.
- La mancata produzione della delibera autorizzativa dell'ente pubblico non determina, di per sé, l'invalidità della procura alle liti se la questione è sanabile o producibile su richiesta del giudice.
- Le nullità processuali soggette a rilievo officioso non possono essere fatte valere oltre la fase in cui il potere di rilevazione è ancora esercitabile dal giudice.
- Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, l'atto introduttivo è nullo solo se mancano l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto, non per la sola omissione della lista specifica dei mezzi di prova.
Come è indicizzato
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