Ordinanza n. 3777/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti dell’ARES 118, tutti conosciuti per effetto della notifica del 7 maggio 2026: a) la Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 17 aprile 2026 (scioglimento della riserva, ammissione ed esclusione dei candidati, approvazione delle graduatorie di merito e nomina dei vincitori del concorso per n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d’Ambulanza), nella parte in cui ha disposto l’esclusione del ricorrente (candidato cod. iscr. LFDTAI), di cui all’allegato n. 3 del provvedimento; b) la nota prot. n. 12676 del 7 maggio 2026 della U.O.C. Governo Risorse Umane, di notifica e motivazione dell’esclusione; c) la Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 26 maggio 2026 (rettifica ed approvazione delle graduatorie; nuova individuazione dei vincitori), nella parte in cui, pur riammettendo in autotutela altri candidati già esclusi e riconoscendo ad altri la riserva militare, non ha riammesso il ricorrente e ne ha consolidato l’esclusione; d) la nota prot. n. 15205 del 4 giugno 2026 di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; e) ove ed in quanto occorrer possa, il bando di concorso approvato con Deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024 (e successiva modifica n. 20 del 16 luglio 2024), nella sola parte in cui fosse interpretato nel senso fatto proprio dall’Amministrazione resistente; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese – nei limiti dell’interesse – le graduatorie di merito (generale e dei riservisti) e le nomine dei vincitori. g) di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, in ogni modo correlato anche ove non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 143 posti di operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza, nonché successivi atti di conferma dell'esclusione e di rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso disposta con la deliberazione del Direttore generale n. 508 del 17 aprile 2026 e notificata con nota del 7 maggio 2026, nonché la successiva deliberazione n. 661 del 26 maggio 2026, che ha rettificato le graduatorie senza riammetterlo, e il rigetto dell'istanza di riesame. Ha contestato, nei limiti dell'interesse, anche il bando e gli atti consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda il requisito previsto dall'art. 7, comma 3, del bando, consistente in cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Il bando consentiva di documentare il requisito mediante certificazione della ditta oppure, alternativamente, mediante attestazione del Centro per l'impiego, inclusa la copia del libretto di lavoro o del modello C2 storico. Il modello C2 prodotto dal ricorrente riportava le qualifiche di personale non qualificato delle attività industriali e professionali assimilate e di muratore in pietra e mattoni; il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare, che tale documentazione non sembrasse dimostrare il possesso dell'esperienza professionale richiesta nel corrispondente profilo di autista d'ambulanza. Il giudizio coinvolge inoltre tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, quali controinteressati, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti, il ricorrente non sembrasse possedere il requisito dei cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo, poiché il modello C2 riportava qualifiche riferibili ad attività non qualificate e al lavoro di muratore, non al profilo di autista d'ambulanza. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Il Collegio ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di ARES 118 ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con specifici adempimenti a carico del ricorrente e dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, del bando di concorso
una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l’impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)
Il requisito dell'esperienza professionale poteva essere documentato mediante certificazione della ditta oppure attestazione del Centro per l'impiego; il modello prodotto doveva comunque dimostrare l'esperienza maturata nel corrispondente profilo professionale.
Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami; il TAR l'ha ritenuta idonea, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto la richiesta di sospensione degli atti impugnati è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione richiesta dal bando per comprovare un'esperienza professionale nel corrispondente profilo deve essere idonea a dimostrare non soltanto la durata dell'attività lavorativa, ma anche la riconducibilità delle mansioni svolte al profilo professionale richiesto.
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di tutti i soggetti inseriti in una graduatoria, essi devono essere considerati controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può essere disposta per integrare il contraddittorio quando sia idonea a bilanciare il diritto di difesa dei controinteressati con l'esigenza di evitare al ricorrente esborsi sproporzionati.
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