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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47476/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha preso atto della comunicazione del difensore, con nota del 20/09/2024, attestante il decesso del ricorrente in data 13/07/2024 (estratto per riassunto dell'atto di morte). Per effetto della morte dell'imputato i reati si sono estinti; la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati, senza entrare nel merito dei vizi dedotti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore, impugnava la sentenza di conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Biella e confermata dalla Corte d'Appello di Torino; il gravame deduceva vizi di motivazione e la violazione degli artt. 337 e 341-bis c.p., ossia contestava l'insufficienza o irregolarità della motivazione e la violazione delle norme penali richiamate relativamente ai delitti contestati (artt. 81, 337 e 341-bis c.p.).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di reati per i fatti per cui l'imputato era stato condannato; nella decisione di annullamento per morte non si è proceduto a una nuova interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 337 cod. pen.

    Articolo contestato nella condanna: il ricorso denunciava violazioni e vizi di motivazione rispetto all'applicazione di questa norma, ma la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito a causa dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Anche questa norma era alla base della condanna impugnata; come per l'art. 337, la Corte non ha esaminato nel merito le doglianze sul suo impiego perché la morte ha determinato l'annullamento della sentenza.

  • principio di estinzione dei reati per morte dell'imputato

    Il fatto del decesso dell'imputato comporta l'estinzione del reato e la conseguente cessazione del procedimento penale: nella specie ciò ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con esclusione di una decisione di merito.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato durante un grado di giudizio estingue il reato e determina, in Cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; il giudice non entra più nel merito dei motivi di ricorso.
  • La comunicazione del decesso deve essere documentata (atto di morte o equivalente) e tempestivamente prodotta al giudice o tramite il difensore per consentire la declaratoria di estinzione.
  • L'annullamento per estinzione è di natura sostanziale: non si pronuncia più sulla responsabilità penale dell'imputato e le questioni di merito restano senza decisione definitiva.
  • Le impugnazioni fondate su vizi di motivazione o violazioni di legge diventano irrilevanti se sopraggiunge l'estinzione per morte; non è possibile ottenere una pronuncia favorevole sul merito.
  • Eventuali profili civili o azioni risarcitorie separate possono conservarsi anche se il procedimento penale si estingue, salvo diverse preclusioni normative; va quindi verificata separatamente la sorte dei processi civili o delle pretese risarcitorie.

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