Ordinanza n. 1804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 417 del 2026, relativa a una procedura di gara dell’Università degli studi dell’Insubria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia, chiedendo la riforma della decisione resa nella controversia relativa a una gara bandita dall’Università degli studi dell’Insubria. Il testo non espone analiticamente i motivi di censura dedotti nell’appello. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha esaminato il periculum in mora, rilevando che l’appellante non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara e che, anche in caso di esito favorevole del giudizio, l’eventuale annullamento della gara non avrebbe comportato con certezza l’aggiudicazione in suo favore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha rinviato l’esame delle questioni di merito alla sede propria, già fissata dal TAR. Quanto al periculum in mora, ha escluso che l’appellante potesse dimostrare un pregiudizio cautelare sufficientemente concreto, poiché non aveva partecipato alla gara e l’eventuale annullamento della procedura non avrebbe determinato automaticamente l’aggiudicazione in suo favore. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre accordato prevalenza all’interesse dell’amministrazione a procedere al regolare avvio dell’attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la pronuncia ha definito l’impugnazione cautelare respingendo la richiesta di riforma dell’ordinanza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara deve dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio per ottenere la sospensione degli effetti degli atti di gara; non è sufficiente prospettare l’interesse all’annullamento della procedura.
- Il periculum in mora non può fondarsi sulla mera possibilità di ottenere l’annullamento della gara quando tale annullamento non comporterebbe con certezza l’aggiudicazione in favore dell’appellante.
- Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse dell’amministrazione a garantire il regolare avvio dell’attività, quando il pregiudizio allegato dal privato non risulti concreto e direttamente ricollegabile all’esecuzione degli atti impugnati.
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