Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 417 del 2026, relativa a una procedura di gara dell’Università degli studi dell’Insubria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia, chiedendo la riforma della decisione resa nella controversia relativa a una gara bandita dall’Università degli studi dell’Insubria. Il testo non espone analiticamente i motivi di censura dedotti nell’appello. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha esaminato il periculum in mora, rilevando che l’appellante non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara e che, anche in caso di esito favorevole del giudizio, l’eventuale annullamento della gara non avrebbe comportato con certezza l’aggiudicazione in suo favore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha rinviato l’esame delle questioni di merito alla sede propria, già fissata dal TAR. Quanto al periculum in mora, ha escluso che l’appellante potesse dimostrare un pregiudizio cautelare sufficientemente concreto, poiché non aveva partecipato alla gara e l’eventuale annullamento della procedura non avrebbe determinato automaticamente l’aggiudicazione in suo favore. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre accordato prevalenza all’interesse dell’amministrazione a procedere al regolare avvio dell’attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la pronuncia ha definito l’impugnazione cautelare respingendo la richiesta di riforma dell’ordinanza di primo grado.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara deve dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio per ottenere la sospensione degli effetti degli atti di gara; non è sufficiente prospettare l’interesse all’annullamento della procedura.
  • Il periculum in mora non può fondarsi sulla mera possibilità di ottenere l’annullamento della gara quando tale annullamento non comporterebbe con certezza l’aggiudicazione in favore dell’appellante.
  • Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse dell’amministrazione a garantire il regolare avvio dell’attività, quando il pregiudizio allegato dal privato non risulti concreto e direttamente ricollegabile all’esecuzione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.