Cassazione Penale, Sentenza n. 34382/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/11/2021 con cui il Tribunale di Bari aveva disposto la correzione di un presunto errore materiale nell'intestazione della sentenza (nominativi dei giudici e "status libertatis"), deducendo: nullità del procedimento per difetto di competenza funzionale (art. 130 e 168 c.p.p.), violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2 c.p.p.) per le diverse indicazioni dei componenti del collegio in atti diversi e violazione del diritto di difesa per l'alterazione della dinamica decisoria a seguito della qualificazione del vizio come mero errore materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza funzionale) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha motivato che, una volta proposta impugnazione, la correzione di errori materiali deve essere disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione (la Corte d'appello), salvo che gli atti non siano ancora pervenuti al giudice "ad quem" o ricorra comprovata urgenza, circostanza non dimostrata nel caso. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il seguito.
Norme richiamate
Stabilisce che se il provvedimento oggetto di correzione è impugnato la correzione va disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione (giudice dell'impugnazione); la Corte interpreta la norma come regola primaria, derogabile solo se gli atti non siano ancora pervenuti al giudice "ad quem" o vi sia urgenza.
Richiamato come norma procedurale rilevante nella fase esecutiva/procedimentale; il ricorso denunciava violazioni connesse alla competenza e alla regolarità del procedimento camerale.
art. 525 comma 2 cod. proc. pen.
Tutela il principio di immutabilità del giudice: la Corte valuta la discrepanza nei nominativi come fatto rilevante, ma decide l'annullamento dell'ordinanza per incompetenza funzionale del giudice che ha disposto la correzione, rimettendo la questione al giudice dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se è già stata proposta impugnazione, la correzione di un errore materiale deve essere disposta dal giudice dell'impugnazione (es. Corte d'appello) e non dal giudice che ha emesso il provvedimento, salvo che gli atti non siano ancora pervenuti al giudice ad quem o sussista comprovata urgenza.
- La correzione operata dal giudice incompetente per materia o funzione è affetta da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale.
- Discrepanze formali tra i nominativi dei giudici riportati in diversi atti (deliberazione, sentenza, ordinanza di correzione) possono sollevare profili di violazione del principio di immutabilità del giudice e del diritto di difesa, specie se la correzione incide sulla dinamica decisionale; tali vizi vanno dedotti con l'impugnazione e valutati dal giudice competente.
- L'eccezione di nullità per incompetenza del giudice che ha disposto la correzione deve essere sollevata tempestivamente; la Corte può annullare l'atto e trasmettere gli atti al giudice competente per il prosieguo.
- In casi simili, per evitare rischi di nullità, il giudice che ha emesso il provvedimento dovrebbe astenersi dal correggere errori materiali dopo la proposizione dell'impugnazione a meno che non sussista urgenza o gli atti non siano ancora pervenuti al giudice dell'impugnazione.
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