Cassazione Civile, Ordinanza n. 25371/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell’udienza camerale e dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Esclude inoltre l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (custode giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società cooperativa nei confronti della società che svolgeva le funzioni di custode giudiziario di un immobile inserito in una procedura esecutiva immobiliare. Il Tribunale di Reggio Emilia revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella originariamente ingiunta. La Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello della società cooperativa. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi contro la sentenza d’appello. Prima dell’udienza camerale, tuttavia, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato per la fissazione della trattazione in adunanza camerale
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nella specie è stata depositata prima dell’udienza camerale
regola la condanna alle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
non trova applicazione quando il processo si estingue per rinuncia, non essendo la pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata prima della decisione comporta l’estinzione del processo.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non consente l’applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, le spese seguono la parte che ha dato causa al processo, salvo rinuncia alla relativa pretesa da parte del destinatario della condanna.
Come è indicizzato
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