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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9978/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la loro domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita relativo a immobile in Roma (Via Chelini n.20). Le contestazioni riguardavano (i) l'ammissibilità dell'esecuzione coattiva nonostante il decesso della promittente venditrice e il vincolo di inalienabilità previsto dall'art.6 comma 10 d.lgs.104/1996; (ii) la presunta omissione del giudice di emettere sentenza costitutiva subordinata al pagamento delle somme non provate; (iii) la qualificazione come tardiva della domanda di restituzione delle somme versate formulata nelle prime note ai sensi dell'art.183 c.p.c.; (iv) questioni accessorie sulla nullità del preliminare per frode alla legge e su vizi di procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo principale che deduceva l'eseguibilità del preliminare nonostante la morte della promittente venditrice, confermando il principio secondo cui per pronunciare la sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. devono sussistere al momento della domanda tutte le condizioni giuridiche e di fatto tali da consentire che la sentenza rispecchi integralmente il contenuto del preliminare: la morte della promittente aveva modificato l'equilibrio contrattuale (venuta meno l'utilità personale della riserva di abitazione) rendendo ineseguibile il preliminare nella forma richiesta. Tuttavia la Cassazione ha accolto il quarto motivo (art.183 c.p.c.): la Corte territoriale aveva errato nel ritenere tardiva o nuova la domanda di restituzione degli importi versati, poiché tale domanda era conseguenza delle eccezioni e della domanda riconvenzionale della convenuta e poteva essere proposta anche nel primo termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art.183, comma 5, nella versione ratione temporis applicabile. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per riesame alla luce del principio enunciato; gli altri motivi e il ricorso incidentale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    L'esecuzione in forma specifica del preliminare richiede che al momento della pronuncia (o della proposizione della domanda) sussistano tutte le condizioni giuridiche e i presupposti di fatto necessari perché la sentenza costitutiva possa realizzare integralmente le previsioni del preliminare; se è venuta meno l'utilità che giustificava il prezzo per l'erede del promittente venditore (es. per morte che elimina una riserva personale) l'esecuzione può essere inattuabile.

  • art. 6, comma 10, d.lgs. 104/1996

    La Corte d'appello aveva ritenuto che il divieto di alienazione decennale non impedisca in astratto l'efficacia obbligatoria del preliminare quando la stipula del definitivo è prevista dopo la scadenza del termine decennale; inoltre la Cassazione ha osservato che tale profilo non muta il rilievo della sopravvenuta morte della promittente che incide sull'eseguibilità concreta del preliminare.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    "[IV]. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. [V]. Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime."

    La Corte di legittimità ha chiarito che le 'domande nuove' che sono conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto sono ammissibili non solo in udienza ma anche nel primo termine perentorio di 30 giorni previsto dal comma 5; pertanto la domanda di restituzione proposta dai ricorrenti nelle prime note ex art.183 comma 5 è stata correttamente considerata ammissibile e non tardiva.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in ordine al tema della prova degli importi versati: grava sulla parte che allega un fatto la prova dello stesso; la Corte d'appello aveva ritenuto carente la prova degli importi complessivamente versati dai promissari acquirenti.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte d'appello come giustificazione dell'inammissibilità della domanda di restituzione in sede di gravame; la Cassazione ha ritenuto il richiamo non pertinente perché la domanda non era nuova in appello ma già oggetto del gravame.

  • art. 1344 cod. civ.

    Menzi ono alla nullità per frode alla legge proposta dalla resistente; la Corte non ha ritenuto necessario decidere sul punto dato l'accoglimento del motivo relativo all'art.183 e l'assorbimento delle altre questioni.

Massime di principio

  • Per ottenere una sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. è necessario che al momento della domanda sussistano tutte le condizioni di fatto e di diritto perché la sentenza possa realizzare integralmente il contenuto del preliminare; sopravvenienze che alterino l'equilibrio contrattuale (es. morte del promittente che rende venuta meno una riserva personale) possono rendere l'azione ineseguibile.
  • Le 'domande nuove' dell'attore che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto sono ammissibili non solo in udienza ma anche nel termine perentorio di 30 giorni fissato ai sensi dell'art.183 comma 5 (versione ratione temporis applicabile); pertanto istanze di restituzione conseguenti a eccezioni opposte dalla controparte possono essere tempestivamente formulate in quelle memorie.
  • Il divieto di alienazione previsto da norme speciali (es. art.6 d.lgs.104/1996) non elimina di per sé la possibilità di contratti preliminari; tuttavia l'incidenza di tale divieto sull'esecuzione coattiva va valutata unitamente a tutte le condizioni concrete e alla eventuale sopravvenienza che ne modifichi gli effetti.
  • La prova dei pagamenti e degli adempimenti parziali grava su chi li deduce (art.2697 c.c.); in assenza di prova idonea il giudice può ritenere incerte le somme versate e modellare la tutela (es. subordinazione del trasferimento al pagamento) o rigettare la domanda di esecuzione.
  • Quando la Corte d'appello non si pronuncia o decide su profili procedurali rilevanti (es. ammissibilità di domande introdotte con le memorie ex art.183), la Cassazione può cassare la decisione limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame senza decidere sul merito di tutte le questioni sostanziali.

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