Cassazione Penale, Sentenza n. 05393/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 9.7.2025 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione presentata da Ruffa ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Ruffa contestava che siano emerse "prove nuove": in particolare i provvedimenti (decreto della Corte d'appello di Catanzaro del 2017 e ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 10.11.2021) che avrebbero rimodulato l'epoca della pericolosità sociale di Saverio Razionale al 1990, rendendo così l'acquisizione del terreno da parte della famiglia Ruffa anteriore alla illecita accumulazione. Ruffa ha inoltre richiamato un contratto preliminare (pagamento 1985) per dimostrare che la proprietà risaliva agli anni '80. Sosteneva di aver avuto conoscenza dei provvedimenti favorevoli a Razionale solo nel marzo 2025 e che pertanto il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 28 comma 3 dovesse decorrere da quella data.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le decisioni citate non contengono la novità invocata (la sentenza di condanna aveva già fatto decorrere la pericolosità dal 1990 in sede di cognizione) e che le attestazioni difensive sul momento della conoscenza sono prive di prove verificabili. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 l'interessato deve dimostrare concretamente l'assenza di conoscenza dei provvedimenti; Ruffa non ha fornito elementi tali da giustificare il mancato esercizio dell'istanza nei termini (sei mesi). Inoltre le prove documentali sulla proprietà erano conoscibili e avrebbero dovuto essere prodotte anteriormente (es. incidente di esecuzione). La Cassazione ha richiamato giurisprudenza che interpreta restrittivamente il concetto di "prova nuova" in materia di confisca di prevenzione e ha dunque confermato l'inammissibilità della revocazione. Ricorso respinto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28
lett. a) e lett. b) comma 1; comma 3
L'art. 28 autorizza la revocazione per "prove nuove" o sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute successivamente; il comma 3 impone il termine di decadenza di sei mesi dalla conoscenza e richiede che l'interessato "dimostri" la mancata conoscenza con elementi verificabili
L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies
Richiamata come riferimento normativo relativo a misure ablative ed esecuzione, in relazione ai provvedimenti di revoca precedenti
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Norma invocata come parametro di censura per motivi di legittimità (violazione di legge)
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024; Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022; Sez. 1, n. 1649 del 28/9/2021)
La Corte richiama precedenti che chiariscono la nozione restrittiva di "prova nuova" nella confisca di prevenzione: sono rilevanti le prove preesistenti ma effettivamente scoperte dopo la definitività della misura o le prove sopravvenute; invece non si qualificano come nuove le circostanze conoscibili e non dedotte nel procedimento originario
Massime di principio
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 richiede che la prova dedotta sia effettivamente "nuova": o preesistente ma scoperta solo dopo la definitività della misura, o sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento; elementi semplicemente deducibili in sede di prevenzione non sono "nuovi"
- Il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 28, comma 3, decorre dalla conoscenza del fatto costitutivo della richiesta di revocazione e l'interessato deve provare con dati verificabili la mancata conoscenza precedente; dichiarazioni generiche non bastano
- Il rapporto di parentela o qualsiasi circostanza che renda verosimile la conoscenza dei provvedimenti da parte dell'interessato può rendere più difficile dimostrare l'ignoranza e giustificare l'inammissibilità per tardività
- Documenti o fatti relativi alla titolarità del bene che erano conoscibili al momento della procedura di prevenzione (es. contratti preliminari, pagamenti antecedenti) dovevano essere prodotti nel corso del procedimento o nell'incidente di esecuzione; tardive produzioni rischiano di essere ritenute non "nuove"
- Per future istanze di revocazione conviene produrre prove oggettive del momento di conoscenza (comunicazioni ufficiali, data di accesso a provvedimenti, certificazioni) e tentare di agire tempestivamente; in mancanza di elementi probatori concreti la domanda sarà probabilmente dichiarata inammissibile
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