Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08917/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, rispetto all'originaria imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aveva riqualificato il fatto come invasione di terreni o edifici, ritenendo integrato il delitto di cui all'art. 633 c.p. e applicando la sola pena della multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale non potesse riqualificare il fatto in assenza di una nuova contestazione e che la diversa qualificazione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, riferita all'escussione di un teste, poi però oggetto di rinuncia da parte della difesa e comunque ritenuto non necessario ai fini della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si è limitata a una diversa qualificazione giuridica di un fatto storico immutato e non controverso, senza alterare le premesse fattuali della decisione né ledere il diritto di difesa, e ha applicato la fattispecie meno grave dell'art. 633 c.p. con sola pena pecuniaria. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la prova era stata oggetto di rinuncia difensiva ed era comunque non decisiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    Norma originariamente contestata; la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto integrasse invece una diversa fattispecie penale, meno grave, senza violare il diritto di difesa.

  • art. 633 c.p.

    Il fatto concreto, consistito nel cambio della serratura di ingresso di un immobile altrui, è stato qualificato come invasione di terreni o edifici; la Corte ha considerato sufficiente la consapevolezza dell'altruità dell'immobile.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura sulla mancata assunzione di prova decisiva è stata ritenuta insussistente perché la prova era stata rinunciata dalla difesa e non era dirimente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice di appello può riqualificare giuridicamente il medesimo fatto storico già accertato, purché non modifichi le premesse fattuali della decisione e non arrechi pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave è legittima quando le circostanze di fatto siano non controverse e la nuova qualificazione rappresenti solo una diversa valutazione giuridica del medesimo episodio.
  • Non sussiste il vizio di mancata assunzione di prova decisiva quando la prova sia stata espressamente rinunciata dalla difesa oppure non risulti effettivamente decisiva ai fini del giudizio.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.