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Ordinanza

Ordinanza n. 1134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5443/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze di tutela dell’appellante potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione della controversia nel merito. La sentenza impugnata resta esecutiva; è stata fissata l’udienza del 10 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5443/2025, di reiezione del ricorso di primo grado, nell’ambito di una controversia sulla formazione del silenzio-assenso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione della relativa efficacia. In sede cautelare, la questione centrale è stata individuata nella sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso, con particolare riguardo alla completezza dell’istanza presentata all’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Applicato per accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando in tempi ravvicinati l’udienza di merito senza sospendere l’esecutività dell’atto o della sentenza impugnata.
  • Nelle controversie sulla formazione del silenzio-assenso, la completezza dell’istanza costituisce un profilo decisivo da approfondire ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell’effetto provvedimentale tacito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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