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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10968/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione ha esaminato un ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 giugno 2025. Dal testo non emergono i fatti storici e il titolo di reato oggetto del precedente giudizio di merito; emerge invece che la sentenza d'appello era stata depositata l'8 giugno 2025, entro il termine indicato nel dispositivo, con scadenza del termine di deposito al 18 settembre 2025. Il ricorso per cassazione è stato presentato il 15 ottobre 2025, quindi tardivamente anche considerando la sospensione feriale. Il ricorrente non deduce motivi nel merito, ma risulta censurata la tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art. 585, lett. c), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza d'appello. Ha applicato la declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando che non mancavano profili di colpa nella proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 585, lett. c), c.p.p.

    termine per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza; il ricorso è tardivo se proposto oltre tale termine, anche tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando il vizio è immediatamente rilevabile.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi siano ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone la non assenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine decorrente dalla scadenza del termine di deposito della sentenza impugnata è inammissibile per tardività.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione può condurre a una declaratoria di inammissibilità de plano quando il vizio risulta immediatamente percepibile dagli atti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause che escludano la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La sospensione feriale dei termini processuali deve comunque essere considerata nel calcolo del termine d'impugnazione, ma non salva il ricorso se esso resta comunque oltre i termini legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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