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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03443/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, poi riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di pena, sostenendo che la confessione, la rudimentalità della condotta e la sua limitata durata, legata a una situazione economica precaria, avrebbero dovuto indurre a determinare la pena nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato lo scostamento dal minimo edittale valorizzando il peso della sostanza, il grado di purezza, il numero di dosi ricavabili, i precedenti penali e la non occasionalità della condotta, nonché la limitata incidenza della confessione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie era stata riqualificata in questa ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ma la assume come titolo della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non va applicata quando risulti che la parte non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in affermazioni generiche e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, la censura sulla misura della pena deve confutare le specifiche ragioni poste dal giudice a fondamento dello scostamento dal minimo edittale; non è sufficiente richiamare elementi favorevoli all'imputato se il giudice ha già spiegato perché non siano prevalenti.
  • La confessione dell'imputato può incidere sul trattamento sanzionatorio, ma il giudice può attribuirle peso limitato quando essa intervenga in un contesto probatorio tale da rendere sostanzialmente inevitabile la condanna.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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