Cassazione Penale, Ordinanza n. 36923/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo era meramente reiterativo delle censure d'appello e non criticava specificamente la motivazione impugnata, che aveva già fornito riscontro approfondito alle doglianze difensive (pagine 3-5 della sentenza). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10 novembre 2025 con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione. La censura riproponeva i profili già sollevati in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni con cui la Corte territoriale li aveva respinti; mirava, secondo la Cassazione, a ottenere una diversa lettura del merito, estranea al sindacato di legittimità. Dal testo non sono indicati il fatto storico né il reato contestato.
Norme richiamate
L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risulta meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.
La Corte menziona la violazione dell'art. 178 c.p.p. come dedotta dal ricorrente, ma non ne svolge un'interpretazione sostanziale autonoma; dichiara inammissibile il motivo perché reiterativo e privo di confronto puntuale con la motivazione d'appello.
L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risulta meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.
La Corte menziona la violazione dell'art. 179 c.p.p. come dedotta dal ricorrente, ma non ne svolge un'interpretazione sostanziale autonoma; dichiara inammissibile il motivo perché reiterativo e privo di confronto puntuale con la motivazione d'appello.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza confutarle specificamente in fatto o in diritto.
- La riproposizione di censure accompagnata da contestazioni meramente assertive o apodittiche della correttezza della decisione non soddisfa l'onere di critica puntuale e non può trasformare il giudizio di legittimità in una richiesta di diversa valutazione del merito.
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