Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36923/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo era meramente reiterativo delle censure d'appello e non criticava specificamente la motivazione impugnata, che aveva già fornito riscontro approfondito alle doglianze difensive (pagine 3-5 della sentenza). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10 novembre 2025 con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione. La censura riproponeva i profili già sollevati in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni con cui la Corte territoriale li aveva respinti; mirava, secondo la Cassazione, a ottenere una diversa lettura del merito, estranea al sindacato di legittimità. Dal testo non sono indicati il fatto storico né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risulta meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.

    La Corte menziona la violazione dell'art. 178 c.p.p. come dedotta dal ricorrente, ma non ne svolge un'interpretazione sostanziale autonoma; dichiara inammissibile il motivo perché reiterativo e privo di confronto puntuale con la motivazione d'appello.

  • art. 179 c.p.p.

    L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risulta meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.

    La Corte menziona la violazione dell'art. 179 c.p.p. come dedotta dal ricorrente, ma non ne svolge un'interpretazione sostanziale autonoma; dichiara inammissibile il motivo perché reiterativo e privo di confronto puntuale con la motivazione d'appello.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza confutarle specificamente in fatto o in diritto.
  • La riproposizione di censure accompagnata da contestazioni meramente assertive o apodittiche della correttezza della decisione non soddisfa l'onere di critica puntuale e non può trasformare il giudizio di legittimità in una richiesta di diversa valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.