Ordinanza n. 518/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 340 del 20 febbraio 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 502 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di correzione della sentenza n. 340 del 20 febbraio 2026, relativa all’annullamento del provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 340 del 20 febbraio 2026, già favorevole poiché aveva accolto il ricorso. In due passaggi della pronuncia, nella parte motiva e nel dispositivo, il nome del ricorrente era stato indicato erroneamente come “Mohammed” anziché “Mustapha”.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’erronea indicazione del nome costituisse un mero errore materiale, emendabile senza modificare il contenuto decisorio della sentenza. Ha quindi disposto la sostituzione, sia nella motivazione sia nel dispositivo, del nome “Bouslamah Mohammed” con “Bouslamah Mustapha”, mantenendo fermo l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28 febbraio 2025. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; il Collegio ha ritenuto che l’erronea indicazione del nome della parte integrasse un mero errore materiale.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
Impone gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- La correzione ex art. 86 c.p.a. è ammissibile quando l’errore contenuto nella sentenza è meramente materiale, è obiettivamente riconoscibile e la sua eliminazione non comporta una modifica della decisione sostanziale.
- L’erronea indicazione del nome della parte nella motivazione e nel dispositivo costituisce errore materiale correggibile quando dagli atti e dal contenuto della pronuncia risulti con certezza l’identità effettiva della parte.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la parte motiva sia il dispositivo della sentenza, con obbligo di annotazione della correzione da parte della Segreteria secondo l’art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →