Cassazione Civile, Ordinanza n. 33259/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'istituto di credito e lo aveva condannato alle spese. Le controparti, costituite nel giudizio di legittimità, hanno chiesto la correzione del dispositivo perché nell'ordinanza precedente non era stata riportata la distrazione delle spese in favore del loro difensore, che si era dichiarato antistatario. La richiesta consisteva nel rettificare il PQM, sostituendo l'intestazione delle spese dovute alle parti con la condanna al pagamento in favore del procuratore antistatario. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 5657/2022 nei termini richiesti: nel dispositivo, la condanna alle spese è stata modificata sostituendo la riferita liquidazione in favore delle parti costituite con la condanna al pagamento delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre ordinato alla cancelleria di annotare la correzione sull'originale. La Corte ha escluso la liquidazione delle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
È il rimedio processuale utilizzabile per correggere errori materiali, incluso il caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
Regola il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto applicabile alla fattispecie.
La disciplina della distrazione delle spese si coordina con la correzione dell'errore materiale quando il giudice ometta di pronunciarsi sull'istanza del difensore antistatario.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una questione da far valere con i normali mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma costituisce un accessorio della statuizione sulle spese, sicché la sua omissione può essere sanata con correzione del provvedimento.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle decisioni della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando la correzione concerne solo la formula del dispositivo sulle spese, il giudice può disporre la rettifica senza provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
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