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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07294/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste resa in sede di rinvio (30/04/2025). Deduceva: 1) vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) ) perché la Corte territoriale avrebbe confermato la confisca relativa all'annualità 2016 senza motivare né pronunciarsi sull'istanza di revoca; 2) errata applicazione/interpretazione dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 (art. 606 c.p.p., lett. b) ), lamentando che non era stato esaminato il requisito del "periculum in mora" alla luce dell'accordo con l'Erario, del pagamento delle rate e della certificazione di regolarità rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (motivi esaminati congiuntamente). Ha richiamato il principio secondo cui, nell'annullamento parziale con rinvio, il giudice di rinvio può decidere solo sui punti annullati e su quelli inscindibilmente connessi; le parti della decisione non annullate e non connesse acquistano autorità di cosa giudicata. Poiché la Cassazione precedente aveva annullato limitatamente alle annualità 2014 e 2015 e aveva rinviato solo sul trattamento sanzionatorio, la ricomprensione della confisca e della sussistenza dei requisiti della confisca non rientrava nel nuovo giudizio. Di conseguenza il ricorso del Madotto, diretto anche a ottenere l'esame della revoca della confisca e dell'applicazione dell'art. 12-bis, è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n.74

    Norma che descrive il reato contestato (omesso versamento di ritenute superiori a 150.000 euro per periodo d'imposta). Usata per definire l'oggetto dell'accertamento penale; la Corte ha ritenuto irrevocabile l'accertamento della sussistenza del reato per le parti non annullate.

  • art. 12-bis d.lgs. n.74/2000

    La difesa invocava la valutazione del requisito del "periculum in mora" introdotto da questa norma (richiamando l'accordo e i pagamenti effettuati). La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito dell'applicazione della norma perché la questione relativa alla confisca e ai requisiti connessi non rientrava nell'oggetto del giudizio di rinvio.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e) e lett. b))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (difetto di motivazione e inosservanza/erronea applicazione di norme). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per essere fondati su questioni ormai non più suscettibili di revisione nel giudizio di rinvio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di €3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza nella determinazione dell'onere per la Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di rinvio può decidere soltanto sui punti annullati e su quelli inscindibilmente connessi: le altre parti della decisione acquistano autorità di cosa giudicata e non possono essere riesaminate.
  • Se la Corte di legittimità annulla solo aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, restano irrevocabili l'accertamento del reato e la sua attribuzione all'imputato, salvo che tali questioni siano state espressamente comprese nell'annullamento.
  • Le censure di cassazione (difetto di motivazione, errata applicazione di norme) devono riguardare profili ancora suscettibili di revisione nel giudizio di rinvio; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Le istanze dirette a ottenere la revoca della confisca o la rilettura dei requisiti per la confisca (es. periculum in mora ai sensi dell'art. 12-bis) devono essere rivolte tempestivamente e rientrare nell'oggetto dell'impugnazione; se il tema è già divenuto definitivo non sarà esaminato nel giudizio di rinvio.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); difesa e difensore devono valutare la concreta ammissibilità delle questioni proposte in cassazione prima di proporre il gravame.

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