Cassazione Penale, Ordinanza n. 33080/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene accolto alcuno dei motivi proposti; la responsabilità penale e le statuizioni accessorie della sentenza impugnata restano ferme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità penale per una vicenda di cessione illecita di sostanza stupefacente. Il primo ricorrente contestava il provvedimento di confisca del denaro rinvenuto all'atto dell'arresto, sostenendo in sostanza che non fosse dimostrata la provenienza del denaro dal reato; la Corte di cassazione reputa il motivo manifestamente infondato perché il denaro corrispondeva alla contestazione di spaccio di cocaina, il fatto era stato oggetto di confessione e il denaro era stato direttamente percepito dagli operanti, con conseguente qualificazione come profitto del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e applicazione del comma 7-bis. La seconda ricorrente deduceva, da un lato, una censura già confutata dai giudici di merito sulla sua partecipazione concorsuale alla condotta, consistita nel raccogliere il denaro versato dagli acquirenti immediatamente dopo le cessioni, e, dall'altro, l'assenza di offensività della condotta per la tipologia e quantità della droga; la Cassazione ritiene entrambi i motivi non scrutinabili utilmente in sede di legittimità perché attinenti a valutazioni di fatto e perché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla non particolare tenuità/offensività della condotta, valorizzando la cocaina crack ad alta purezza e la quantità non minimale di 11 grammi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La cessione/vendita illecita di stupefacenti costituisce il fatto presupposto da cui può derivare la confisca del profitto del reato; nel caso concreto il denaro rinvenuto è stato ritenuto profitto della cessione di cocaina.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Consente di qualificare e sottoporre a confisca il denaro rinvenuto come profitto del reato di spaccio, quando vi sia corrispondenza con la cessione illecita contestata.
Massime di principio
- In tema di confisca del denaro nel reato di spaccio, il giudice può ritenerne la derivazione dal reato quando il contante sia rinvenuto in immediata correlazione con la cessione illecita, la contestazione sia specifica e vi siano elementi probatori univoci, come la confessione dell'imputato e la diretta percezione della dinamica da parte degli operanti.
- La deduzione difensiva che si limiti a contestare la ricostruzione in fatto o la valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La partecipazione concorsuale a un reato di cessione di stupefacenti può essere desunta anche da condotte di supporto immediatamente funzionali alla vendita, come la raccolta del denaro pagato dagli acquirenti in stretta contiguità con le singole cessioni.
- La valutazione circa la particolare offensività o, al contrario, la scarsa offensività del fatto è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se sorretta da motivazione congrua, specie quando siano valorizzate la tipologia della sostanza, la sua purezza e la quantità detenuta o ceduta.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto a quella operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
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