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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26771/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze, ma la Corte di cassazione rileva che i motivi di ricorso erano generici e aspecifici: si trattava, in sostanza, della riproposizione delle doglianze già formulate in appello, prive della specifica critica argomentata richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. La Corte aggiunge comunque che la sentenza impugnata aveva già risposto in modo congruo alle censure, sia quanto alla consumazione della rapina impropria, ritenendo sufficiente la sottrazione della refurtiva prima di violenza e minaccia, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla gravità del fatto, dalle lesioni riportate dalla persona offesa e dall'assenza di elementi positivamente valutabili.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mera riproduzione di doglianze già proposte in appello non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati, idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione pedissequa delle censure già dedotte in grado di appello integra motivi solo apparenti e quindi inammissibili.
  • Ai fini della rapina impropria, la consumazione si realizza con la sottrazione della cosa prima dell'uso di violenza o minaccia, non essendo necessario il definitivo impossessamento della refurtiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi la gravità concreta del fatto, le conseguenze lesive per la persona offesa e l'assenza di elementi favorevoli all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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