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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03136/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità e meramente apparente, oltre che manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità per una truffa ex art. 640 c.p. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e a contestare l'individuazione dell'autore del fatto, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproponeva argomenti di merito già esaminati e disattesi in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La vendita di un bene su internet seguita dalla mancata consegna dopo il pagamento integra truffa contrattuale quando l'agente si presenti falsamente come alienante con l'intento di ottenere un profitto ingiusto. Il versamento del prezzo su uno strumento di pagamento intestato al ricorrente può costituire elemento decisivo per attribuirgli un ruolo essenziale nella consumazione del reato.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per la truffa contestata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limita a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • È manifestamente infondata la censura contro la ricostruzione della responsabilità quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e логica, conforme a principi consolidati sulla truffa online.
  • Integra la truffa contrattuale la messa in vendita di un bene su un sito internet con successiva mancata consegna dopo il pagamento, se l'agente si sia presentato falsamente come venditore e abbia agito con finalità di profitto ingiusto.
  • L'accredito del prezzo su una carta intestata all'imputato, quando tale carta sia stata indicata all'acquirente per il pagamento, può costituire elemento probatorio di decisiva rilevanza per attribuire al beneficiario un ruolo essenziale nella consumazione del reato.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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