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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/02/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso il diniego della Corte d'appello di Catanzaro di dissequestrare le somme depositate sul conto di deposito a risparmio n. 23292694 intestato al ricorrente ma confiscato in un procedimento definitivamente conclusosi a carico del padre, Santillo Andrea. Il ricorrente ha dedotto che risultano dimostrate la provenienza lecita e la riconducibilità a lui di euro 32.402,68 (accrediti da stipendi/pensioni e liquidazione assicurativa), che il Tribunale ha comunque negato il dissequestro motivando con un presunto prelievo di euro 50.000,00 anteriore al vincolo e con la natura fungibile del denaro; inoltre il ricorrente ha contestato l'omessa valutazione del rapporto tra valore dei beni confiscati e profitto del reato, e ha sostenuto di avere assolto l'onere probatorio previsto per il terzo che chiede la restituzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato perché il Tribunale ha omesso una motivazione pregnante circa la disponibilità effettiva del conto da parte del padre condannato e circa la derivazione delle somme dal reato. La Corte ha ricordato i principi di diritto secondo cui, soprattutto se il conto è intestato esclusivamente al terzo, il P.M. deve dimostrare in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato e il giudice deve motivare la valutazione sulla disponibilità effettiva e su eventuale intestazione fittizia. La Corte ha altresì rilevato che la motivazione del Tribunale basata sul prelievo di euro 50.000,00 e sulla fungibilità del denaro era estranea ai punti che dovevano essere valutati e che la difesa aveva evidenziato trattarsi di un trasferimento al Fondo Unico Giustizia. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p., con l'indicazione di ovviare al vizio di omessa motivazione.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato come titolo dell'impugnazione proposta dal ricorrente contro il provvedimento cautelare del Tribunale.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente nella doglianza relativa alla insufficiente motivazione del provvedimento impugnato; posto nel quadro delle regole procedurali e di motivazione.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina del sequestro e della confisca e alle regole di valutazione e motivazione che il giudice deve seguire.

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992

    Citato dal ricorrente nell'impugnazione con riferimento alla normativa sulle misure patrimoniali; utilizzata come richiamo normativo nel quadro delle misure ablative.

  • art. 324, co. 5, c.p.p.

    Norma richiamata per individuare il giudice competente al nuovo giudizio in caso di rinvio disposto dalla Corte.

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. 6, Sentenza n. 24432/2019; Sentenza n. 19766/2019; Sez. 3, Sentenza n. 35771/2017)

    Principi enunciati dalla Corte secondo cui, nel sequestro preventivo funzionale alla confisca su conti intestati a terzi, il terzo può dimostrare l'esclusiva titolarità e la liceità delle somme; e il P.M. deve dimostrare, anche a livello indiziario, la derivazione del denaro dal reato e la sua effettiva disponibilità da parte dell'indagato, con specifico onere motivazionale del giudice quando i beni sono formalmente intestati a terzi.

Massime di principio

  • Se il conto è intestato esclusivamente a un terzo estraneo al reato, il giudice non può limitarsi a ragionamenti sulle "fughe" di denaro o sulla fungibilità: il P.M. deve fornire elementi per ricollegare le somme al reato e dimostrare la disponibilità effettiva dell'indagato sulle medesime.
  • Il terzo che chiede il dissequestro ha l'onere di dimostrare la titolarità e la provenienza lecita delle somme, ma una volta fornita prova credibile della liceità, il giudice deve motivare compiutamente se e perché ritiene comunque sussistere un vincolo per equivalente.
  • In presenza di intestazione formale a terzi, il giudice deve valutare e motivare se si tratti di intestazione fittizia o di reale disponibilità da parte dell'indagato; in mancanza di tale motivazione il provvedimento è affetto da vizio di omessa motivazione e può essere annullato.
  • La mera applicazione del principio di fungibilità del denaro non è di per sé sufficiente a rifiutare il dissequestro se non è supportata da specifici elementi che attestino l'alimentazione del conto con proventi illeciti o la disponibilità dell'indagato.
  • In caso di contrasto tra valore complessivo dei beni confiscati e il profitto del reato, il giudice deve considerare il rapporto di equivalenza e motivare come è stato valutato tale parametro nella decisione di mantenere il vincolo.

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