Cassazione Civile, Ordinanza n. 32421/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal mancato pagamento di una somma richiesta da un allevatore a titolo di indennità integrativa prevista dalla legislazione regionale siciliana per l’abbattimento, disposto dall’autorità sanitaria, di capi bovini risultati affetti da tubercolosi e brucellosi. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione proposta dall’allora azienda sanitaria avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’allevatore; la corte d’appello, invece, aveva revocato il decreto ritenendo che la prestazione non fosse esigibile, perché la misura doveva qualificarsi come aiuto di Stato incompatibile con il diritto unionale per gli anni successivi al 1997, non essendo stata rinnovata la necessaria valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea e non risultando attivato un procedimento di controllo regionale. Con l’unico motivo di ricorso l’allevatore ha denunciato l’erronea interpretazione e la illegittima disapplicazione della norma regionale, sostenendo che si trattasse di una vera indennità, distinta dagli aiuti di Stato, e che la corte territoriale avesse irragionevolmente differenziato la fattispecie rispetto alla disciplina statale richiamata dalla legge regionale, valorizzando la ratio compensativa della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla natura della prestazione, osservando che la legge regionale del 2005, che rifinanziava per più anni e per un importo complessivo rilevante il sistema di indennizzi a favore degli allevatori per l’abbattimento di animali infetti e per i veterinari coinvolti, costituiva un nuovo aiuto ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, con necessità di previa notifica alla Commissione europea. Poiché gli abbattimenti oggetto della domanda erano successivi al 1997 e mancava la notifica, il diritto all’indennità non sussisteva. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di invocare l’esenzione de minimis, rilevando che il beneficiario non aveva allegato dati idonei a dimostrare i presupposti dell’esenzione nel triennio rilevante. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l.r. Sicilia n. 12/1989
la norma regionale è stata scrutinata come fonte dell’indennità richiesta, ma la sua applicazione è stata esclusa in concreto per incompatibilità con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e per mancanza di previa notifica della misura successiva al rifinanziamento.
artt. 87 e 88 Trattato CE
la misura è stata ricondotta al regime degli aiuti di Stato; per le modifiche sostanziali e il rifinanziamento successivo alla precedente autorizzazione europea era necessaria una nuova notifica e la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione della Commissione.
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati come attuali corrispondenti delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato e controllo preventivo della Commissione.
Regolamento (UE) n. 702/2014
sono richiamate le possibili esenzioni dall’obbligo di notifica; in mancanza dei relativi presupposti la legge nazionale o regionale deve essere disapplicata dal giudice.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato solo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Una misura regionale che rifinanzi per più anni un sistema di indennizzi già autorizzato dalla Commissione, introducendo modifiche sostanziali e una nuova dotazione finanziaria, può integrare un nuovo aiuto di Stato soggetto a previa notifica alla Commissione europea.
- In presenza di un aiuto di Stato non notificato o non autorizzato, il giudice nazionale deve disapplicare la disciplina interna incompatibile e negare l’erogazione della somma richiesta.
- L’esenzione de minimis non opera automaticamente: il beneficiario deve allegare e provare i presupposti dell’esenzione con riferimento al periodo triennale rilevante e agli altri aiuti pubblici percepiti nello stesso arco temporale.
- La qualificazione di una prestazione come indennità compensativa di un pregiudizio subito dall’allevatore non impedisce, di per sé, che la misura sia ricondotta alla disciplina degli aiuti di Stato se presenta i relativi requisiti sostanziali.
- Quando la domanda si fonda su una norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione per difetto di notifica o autorizzazione, il diritto al pagamento non è esigibile nei confronti dell’amministrazione tenuta all’erogazione.
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