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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44866/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano (21/12/2021) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il gravame si fondava sulla mancata applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000, che dispone l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 dello stesso decreto, e sulla conseguente errata valutazione del decorso dei termini (il reato sarebbe stato commesso in data 30/12/2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000 si perfeziona alla scadenza del termine di tolleranza di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, e quindi che, per il reato relativo all'anno d'imposta 2012, il termine di prescrizione decorre dal 30/12/2013. Applicando l'art. 17, comma 1-bis, il termine ordinario è di 8 anni (con termine massimo di 10 anni salvo sospensioni); ne consegue che alla data della sentenza impugnata (21/12/2021) la prescrizione non si era ancora verificata. Perciò la sentenza di estinzione è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Il reato previsto dall'art. 5 si perfeziona alla scadenza del termine di tolleranza di 90 giorni (art. 5, comma 2), e il decorso della prescrizione inizia da tale momento (nel caso esaminato, 30/12/2013).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Per i reati disciplinati dagli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 si applica un aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione; tale disciplina si applica anche al reato ex art. 5 nel caso esaminato, determinando un termine ordinario di 8 anni e un termine massimo di 10 anni (salvo sospensioni/interruzioni).

  • Codice penale, artt. 157 e ss.

    Riferimenti richiamati in motivazione e mezzo di impugnazione riguardanti la disciplina generale della prescrizione (decorso, sospensioni e interruzioni), da valutare in sede di calcolo concreto del termine di prescrizione.

Massime di principio

  • Per i reati tributari come quello dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine di tolleranza previsto dalla norma (90 giorni dall'adempimento o dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione).
  • L'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 comporta l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 e va applicato anche quando il fatto concreto rientra in quella disciplina, con effetti sul calcolo della scadenza della prescrizione.
  • Nel valutare se la prescrizione sia maturata alla data della sentenza occorre calcolare correttamente la data di decorrenza e applicare gli eventuali allungamenti (aumento di un terzo) e considerare sospensioni o interruzioni del procedimento che prorogano i termini.
  • Se il giudice di merito dichiara la prescrizione sulla base di un calcolo errato (es.: mancata applicazione dell'aumento previsto dall'art. 17, comma 1-bis), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo esame alla corte d'appello competente.
  • In casi simili è prudente che il giudice di merito espliciti nel decisum il calcolo del termine di prescrizione (data di decorrenza, termine ordinario, eventuale aumento, sospensioni/interruzioni) per evitare errori impugnabili.

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