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Sentenza

Sentenza n. 6024/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza n. 4260 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4260 del 2025, relativa alla quantificazione del risarcimento per l’occupazione illegittima dei fondi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 4260 del 2025, che aveva imposto al Comune di quantificare il risarcimento secondo il valore locativo di mercato delle aree, per ciascun anno di occupazione dal 7 settembre 2004 fino alla cessazione dell’occupazione, applicando rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri stabiliti nella pronuncia. Hanno dedotto che il Comune era rimasto inerte e hanno chiesto, ove necessario, la determinazione giudiziale del contenuto dell’atto, la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per avere adottato una deliberazione consiliare relativa all’acquisizione sanante di alcune aree e alla restituzione di altre, nonché per avere convocato i proprietari al fine di definire la restituzione e l’accettazione delle somme risarcitorie. I ricorrenti hanno contestato la delibera, sostenendo che essa avrebbe illegittimamente considerato i terreni come agricoli anziché come aree produttive o industriali, e ne hanno chiesto la declaratoria di nullità per violazione del giudicato, estendendo la censura anche alla convocazione sindacale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha escluso l’improcedibilità, poiché le parti non avevano raggiunto un accordo sulla quantificazione del risarcimento e la sentenza n. 4260 del 2025 non risultava quindi eseguita nella parte relativa alla determinazione dell’importo dovuto. Ha però respinto la richiesta di dichiarare nulla la convocazione del Sindaco, trattandosi di una mera convocazione priva di carattere provvedimentale. Ha inoltre escluso la nullità della deliberazione consiliare n. 6 del 2026: la sentenza da eseguire aveva richiamato la destinazione produttiva delle aree, ma aveva imposto al Comune di procedere alla stima del valore locativo di mercato, eventualmente mediante il supporto dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando, in mancanza di una precisa ricostruzione, valori locativi medi di aree analoghe e vicine; non aveva invece predeterminato in modo vincolante la qualificazione delle aree come industriali o agricole né imposto uno specifico criterio estimativo diverso da quello del valore locativo di mercato. In ragione del mancato accordo, il Collegio ha nominato il Prefetto di Taranto quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire senza indugio il giudicato e di quantificare il risarcimento esclusivamente secondo i criteri della sentenza n. 4260 del 2025, comprendendo rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese sono state integralmente compensate per la fondatezza solo parziale delle domande e per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    il Comune provveda a quantificare l’importo del risarcimento da offrire ai ricorrenti

    La norma consente al giudice di stabilire i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi per determinare il contenuto dell’obbligazione risarcitoria, lasciando all’amministrazione la quantificazione concreta; in caso di mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può imporre l’attuazione di tali criteri.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    È richiamato quale base normativa del potere di acquisizione sanante esercitato dal Comune con la deliberazione consiliare n. 6 del 2026; la sentenza non decide la legittimità sostanziale di tale esercizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza stabilisce, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., criteri vincolanti per la quantificazione del risarcimento e rimette all’amministrazione la determinazione dell’importo, il giudicato non è eseguito se l’amministrazione non procede concretamente alla quantificazione o se le parti non raggiungono un accordo sul relativo importo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione di un atto amministrativo successivo non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda: l’improcedibilità può essere esclusa quando l’atto non abbia realizzato l’effettiva esecuzione del giudicato, in particolare ove permanga l’assenza di una quantificazione concordata o comunque conforme ai criteri giudiziali.
  • La violazione del giudicato sussiste soltanto quando l’amministrazione si discosti dal contenuto precettivo della decisione; non può essere dichiarata la nullità per violazione del giudicato se la sentenza ha imposto criteri di stima del valore locativo senza predeterminare in modo puntuale una specifica qualificazione estimativa del bene o un unico metodo di valutazione.
  • Una mera convocazione delle parti, priva di contenuto provvedimentale, non è suscettibile di essere dichiarata nulla per violazione del giudicato.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato e di assenza di accordo tra le parti sulla quantificazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di determinare il contenuto dell’attività amministrativa secondo i criteri fissati nella decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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