Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società correntista contro la banca per l’accertamento negativo del credito e la ripetizione di indebito in relazione a un conto corrente. La banca aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna della correntista al pagamento del saldo debitore, in solido con il fideiussore chiamato in causa nei limiti della garanzia prestata. In appello la Corte territoriale, accogliendo il gravame del fideiussore, ha dichiarato la nullità integrale della fideiussione omnibus stipulata nel 2004, ritenendola conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, per avere la Corte d’appello dichiarato la nullità totale anziché la sola nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI; 2) violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. e 2697 c.c., per aver esteso d’ufficio la nullità all’intero contratto e per non aver instaurato il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio; 3) violazione degli artt. 2729, 2697, 115 e 116 c.p.c., per aver posto a base della decisione atti amministrativi non prodotti e fatti presuntivi non allegati; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla posizione del fideiussore nell’amministrazione della società garantita. Il resistente ha inoltre contestato la compensazione delle spese di appello disposta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha accolto solo in parte il secondo motivo e ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando il principio della nullità parziale delle fideiussioni "a valle" dell’intesa antitrust e verifichi, nei limiti processuali corretti, se il presupposto di fatto della nullità sia stato tempestivamente allegato e provato. È stata anche dichiarata inammissibile la censura del resistente sulla compensazione delle spese, formulata solo con memoria.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla nullità del contratto, ma ritenuto non idoneo a giustificare la nullità integrale delle fideiussioni "a valle"; l’invalidità opera solo nei limiti delle clausole illecite salvo prova dell’inscindibilità dell’assetto negoziale.
la nullità di singole clausole non si estende automaticamente all’intero contratto; l’estensione totale richiede prova dell’interdipendenza e della volontà delle parti di non contrarre senza la clausola nulla, prova che grava sulla parte interessata.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
norma antitrust violata dalle clausole uniformi dello schema ABI, ma la conseguenza sui contratti stipulati a valle è la nullità parziale delle sole clausole che riproducono l’intesa vietata.
art. 101 TFUE
richiamato come base eurounitaria del divieto di intese restrittive della concorrenza.
il giudice, quando decide su questione rilevata d’ufficio, deve rispettare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per osservazioni.
richiamato in relazione al principio dispositivo e ai limiti del rilievo officioso.
richiamato per il divieto di pronuncia oltre i limiti delle domande ed eccezioni ritualmente proposte.
l’onere di provare i presupposti della nullità estensiva all’intero contratto e la rilevanza del materiale probatorio grava sulla parte che intenda far valere tale effetto.
il ragionamento presuntivo non può fondarsi su mere supposizioni non dedotte e non provate dalle parti.
la decisione deve basarsi sui fatti allegati e provati dalle parti, non su elementi non introdotti ritualmente.
la valutazione delle prove non consente di supplire alla mancanza di allegazioni e documenti necessari, né di introdurre fatti presuntivi non emersi dal processo.
gli atti amministrativi non rientrano tra le fonti del diritto che il giudice può applicare d’ufficio come diritto conosciuto ex lege.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme processuali che delimitano i vizi deducibili in cassazione, tra cui violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per il principio della soccombenza nelle spese di lite.
evocato solo come clausola frequentemente derogata nelle fideiussioni ABI; la Corte segnala che l’eventuale nullità della deroga non incide automaticamente se l’eccezione di decadenza è ormai preclusa.
menzionato solo come diversa doglianza tardivamente prospettata in primo grado, non coincidente con il tema della nullità antitrust.
la memoria ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre censure nuove.
Massime di principio
- Le fideiussioni omnibus stipulate "a valle" di un’intesa anticoncorrenziale bancaria sono affette, di regola, da nullità parziale e non da nullità integrale: cadono solo le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole.
- L’estensione della nullità parziale all’intero contratto costituisce eccezione e richiede prova specifica dell’inscindibilità tra clausola nulla e restante regolamento negoziale; tale prova grava sulla parte che invoca la caducazione totale.
- Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità antitrust solo se i fatti rilevanti risultano ritualmente acquisiti al processo; il potere officioso non consente di colmare carenze di allegazione o di prova con elementi non prodotti dalle parti.
- Il provvedimento amministrativo dell’autorità antitrust non è fatto notorio e non può essere applicato come diritto conosciuto d’ufficio: deve essere prodotto dalla parte interessata.
- In materia di fideiussioni bancarie antitrust, il contraddittorio va rispettato anche quando il giudice intenda fondare la decisione su una nullità rilevabile d’ufficio; la decisione non può poggiare su presunzioni di comune esperienza circa la volontà negoziale delle parti in assenza di adeguate allegazioni.
- La rilevanza concreta della nullità delle singole clausole va verificata in relazione all’effettiva incidenza sulla pretesa fatta valere, tenendo conto delle eventuali preclusioni già maturate su eccezioni o difese autonome.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17390/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17392/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17393/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17395/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17401/2026 del 02/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →