Cassazione Penale, Sentenza n. 5724/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato e deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 420-ter c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 30/10/2020. La difesa sosteneva che l'imputato si trovava a Casablanca (Marocco) e, al rientro in Italia, avrebbe dovuto osservare 14 giorni di isolamento fiduciario previsti dal DPCM 24/10/2020 (quindi impossibilitato a partecipare), sicché sussisterebbe un legittimo impedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per generica formulazione e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la difesa non avesse documentato né una richiesta formale di rientro né il rifiuto di tale richiesta da parte delle autorità; che l'obbligo di quarantena non impedisce automaticamente il rientro (impone isolamento domiciliare) e che l'art. 17 d.lgs. 268/1998, che consente il rientro per "tempo strettamente necessario" per la difesa, non esclude il periodo di isolamento. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle violazioni procedurali denunciate; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente documentata
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente (diritto di difesa/giusto processo); la Corte non ha ritenuto che fosse violato in mancanza della prova dell'impedimento concreto
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di diritto a un processo equo; la Corte ha valutato che non sia stata dimostrata una violazione concreta poiché mancava documentazione dell'impossibilità di partecipare
DPCM 24 ottobre 2020, art. 6, comma 1
"Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso ... esclusivamente con il mezzo privato ...; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ..."
Il DPCM impone obblighi di isolamento fiduciario al rientro dall'estero; la Corte osserva che tali obblighi non configurano automaticamente un impedimento insuperabile alla presenza in udienza, perché riguardano l'isolamento dopo il rientro e non il divieto di rientrare
art. 17 d.lgs. n. 268/1998
"diritto per lo straniero ... di rientrare in Italia, previa autorizzazione, per il \"tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa\""
La norma consente il rientro autorizzato per fini difensivi "per il tempo strettamente necessario"; la Corte interpreta che tale nozione non escluda il periodo obbligato di isolamento fiduciario conseguente al rientro
Norma invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano l'irrogazione di una sanzione alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile
Massime di principio
- La sussistenza di un obbligo di quarantena per motivi sanitari non costituisce di per sé prova di un "legittimo impedimento" a partecipare a un'udienza: occorre documentare l'impossibilità concreta e insuperabile di essere presenti
- Il carico probatorio spetta all'imputato/difesa: bisogna dimostrare di aver chiesto e ottenuto (o di avere visto negata) l'autorizzazione a rientrare o l'effettiva impossibilità materiale al rientro
- L'art. 17 d.lgs. 268/1998, che consente il rientro per il "tempo strettamente necessario" per la difesa, può comprendere anche il periodo necessario per obblighi sanitari collegati al rientro, ma ciò non elimina l'onere di documentazione e non trasforma automaticamente il dovere di isolamento in impedimento insuperabile
- Le richieste di rinvio fondate su motivi pandemici devono essere supportate da atti e comunicazioni ufficiali (es. richieste a rappresentanze diplomatiche, provvedimenti di diniego, certificazioni) per evitare che siano ritenute generiche e inammissibili
- Il ricorso in Cassazione formato in modo generico o senza prova documentale del presunto vizio può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, se rilevanti profili di colpa, anche sanzione alla Cassa delle ammende
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