Cassazione Penale, Ordinanza n. 06394/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi, rilevando la genericità/aspecificità dell'unico motivo dedotto. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre ricorsi identici, proposti da tre imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 5 marzo 2025. L'unico motivo dedotto richiamava in modo promiscuo l'art. 606, lett. e), c.p.p. (vizi di motivazione) e l'art. 606, lett. b), c.p.p. (violazione di legge penale), ma si traduceva, secondo la Corte, in una generica esposizione di principi sulla motivazione delle sentenze, senza alcuna specifica correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata. La censura è stata ritenuta aspecifica perché non confrontava davvero la motivazione della sentenza di appello e quindi non consentiva un controllo effettivo sulle ragioni del decisum.
Norme richiamate
Le doglianze devono essere formulate in modo specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; il richiamo cumulativo e generico a vizi di motivazione e di violazione di legge non è sufficiente.
La mancanza di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di principi astratti è insufficiente.
- La genericità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è indeterminata, ma anche quando manca il confronto critico con le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
- L'aspecificità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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