Cassazione Civile, Ordinanza n. 21438/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva presentato al tribunale domanda di liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva inizialmente rigettato la domanda e revocato il beneficio per manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio di merito; dopo una precedente cassazione per omessa integrazione del contraddittorio, il tribunale in sede di rinvio aveva nuovamente rigettato l’opposizione proposta dall’avvocato avverso il decreto di revoca. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) extrapetizione, sostenendo che il tribunale aveva revocato il gratuito patrocinio senza domanda, mentre egli aveva chiesto solo la liquidazione del compenso; 2) erroneità della revoca perché il giudice investito della liquidazione non potrebbe valutare il fondamento originario dell’ammissione al beneficio; 3) violazione dell’art. 136 D.P.R. 115/2002, assumendo che il potere di revoca spetti al giudice del merito del procedimento presupposto e non al giudice della liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il difensore ha legittimazione in proprio solo per la controversia sulla liquidazione dei compensi quando il beneficio è ancora efficace, ma non può proporre direttamente opposizione contro il decreto di rigetto dell’ammissione o di revoca del beneficio. La legittimazione a impugnare la revoca spetta soltanto alla parte interessata, cioè al soggetto ammesso o richiedente il patrocinio. Poiché i motivi di ricorso riguardavano proprio i presupposti della revoca e erano stati proposti dal difensore e non dalla parte, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 93
la presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio è attribuita all’interessato e al difensore
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99
l’opposizione è riconosciuta al solo interessato, non al difensore
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112
richiamato nel quadro sistematico della disciplina della revoca del decreto di ammissione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113
richiamato nel quadro sistematico della disciplina della revoca del decreto di ammissione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136
il ricorrente lo invocava per sostenere che il potere di revoca non spettasse al giudice della liquidazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata alla domanda di liquidazione del compenso, purché il beneficio sia ancora efficace.
- L’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissione o di revoca del patrocinio spetta esclusivamente alla parte interessata, non al difensore.
- La parte che subisce il pregiudizio dalla revoca del gratuito patrocinio è l’assistito, mentre il difensore conserva solo l’azione per ottenere il compenso nei limiti consentiti dalla normativa.
- Quando il ricorso è proposto da un soggetto privo di legittimazione ad impugnare il provvedimento, i motivi dedotti sono inammissibili indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.
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