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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21438/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva presentato al tribunale domanda di liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva inizialmente rigettato la domanda e revocato il beneficio per manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio di merito; dopo una precedente cassazione per omessa integrazione del contraddittorio, il tribunale in sede di rinvio aveva nuovamente rigettato l’opposizione proposta dall’avvocato avverso il decreto di revoca. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) extrapetizione, sostenendo che il tribunale aveva revocato il gratuito patrocinio senza domanda, mentre egli aveva chiesto solo la liquidazione del compenso; 2) erroneità della revoca perché il giudice investito della liquidazione non potrebbe valutare il fondamento originario dell’ammissione al beneficio; 3) violazione dell’art. 136 D.P.R. 115/2002, assumendo che il potere di revoca spetti al giudice del merito del procedimento presupposto e non al giudice della liquidazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il difensore ha legittimazione in proprio solo per la controversia sulla liquidazione dei compensi quando il beneficio è ancora efficace, ma non può proporre direttamente opposizione contro il decreto di rigetto dell’ammissione o di revoca del beneficio. La legittimazione a impugnare la revoca spetta soltanto alla parte interessata, cioè al soggetto ammesso o richiedente il patrocinio. Poiché i motivi di ricorso riguardavano proprio i presupposti della revoca e erano stati proposti dal difensore e non dalla parte, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata alla domanda di liquidazione del compenso, purché il beneficio sia ancora efficace.
  • L’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissione o di revoca del patrocinio spetta esclusivamente alla parte interessata, non al difensore.
  • La parte che subisce il pregiudizio dalla revoca del gratuito patrocinio è l’assistito, mentre il difensore conserva solo l’azione per ottenere il compenso nei limiti consentiti dalla normativa.
  • Quando il ricorso è proposto da un soggetto privo di legittimazione ad impugnare il provvedimento, i motivi dedotti sono inammissibili indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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