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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35302/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza dell’11 maggio 2026 con cui il GIP del Tribunale di Bologna non aveva convalidato l’arresto dell’indagato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, contestata ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 309/1990. La polizia giudiziaria era intervenuta il 9 maggio 2026, intorno alle ore 12.10, nei Giardini Graziella Fava, dopo segnalazioni di attività di spaccio. Aveva osservato l’indagato seduto presso un muretto e coinvolto in uno scambio sospetto, ma la perquisizione personale non aveva rinvenuto elementi rilevanti e la perquisizione dei luoghi aveva portato al recupero di stupefacente nascosto sottoterra, senza che nell’immediatezza fosse accertato il collegamento con l’indagato. Solo alcune ore dopo, la visione delle telecamere e le dichiarazioni dell’acquirente avevano consentito di identificarlo come la persona che aveva prelevato e custodito la sostanza e che da circa un anno riforniva sistematicamente l’acquirente di crack. Il PM ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’arresto fosse legittimo perché il reato di detenzione è permanente e la condotta era ancora in corso al momento dell’intervento; a suo avviso, era irrilevante che gli elementi identificativi fossero stati acquisiti alcune ore dopo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha ribadito che, in sede di convalida, la legittimità dell’arresto va valutata ex ante, sulla base delle informazioni conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto. Sebbene la detenzione fosse ancora in corso e sia cessata con la perquisizione e il sequestro, al momento dell’intervento gli agenti non avevano elementi che collegassero l’indagato allo stupefacente recuperato; tale collegamento era emerso soltanto dalle videoriprese e dalle dichiarazioni acquisite alcune ore dopo. La mancata convalida è quindi stata ritenuta corretta e non censurabile. Il dispositivo riportato nel testo si interrompe dopo la formula “P.Q.M.” e non consente di ricavare eventuali statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La permanenza della condotta di detenzione di sostanza stupefacente è cessata con la perquisizione e il sequestro.

    La detenzione ai fini di spaccio ha natura permanente e permane fino alla perquisizione e al sequestro; ciò, tuttavia, non rende di per sé legittimo l’arresto se al momento dell’intervento mancano elementi che colleghino l’indagato alla sostanza.

Massime di principio

  • In sede di convalida dell’arresto o del fermo, la legittimità del provvedimento coercitivo deve essere valutata ex ante, considerando la situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria o conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’intervento.
  • La natura permanente della detenzione di stupefacenti e la prosecuzione della condotta fino al sequestro non bastano a legittimare l’arresto quando gli elementi che identificano l’arrestato come detentore della sostanza sono acquisiti soltanto dopo l’atto coercitivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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