Cassazione Civile, Ordinanza n. 31144/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2006 emesso nei confronti di una società poi dichiarata fallita. In appello la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato la percentuale di redditività del 2006 al 10,92% fissata dal giudice di primo grado, aveva respinto le doglianze dell'Ufficio sulle note di credito e sulla non imponibilità IVA per operazioni intracomunitarie per euro 825.635,07, ma aveva accolto l'appello dell'Agenzia limitatamente alla simulazione di un contratto di affitto d'azienda intervenuto con altra società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: la CTR avrebbe recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sulla redditività, calcolata come media di tre diversi metodi, senza dare adeguato conto delle critiche mosse dal consulente di parte dell'Ufficio sulla non omogeneità del campione e sull'inaffidabilità del criterio adottato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito tecnico-contabile, cioè una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dalla CTR e dalla CTU. Poiché il CTU aveva preso atto delle osservazioni del consulente dell'Agenzia e la doglianza contestava soltanto l'apprezzamento delle risultanze peritali e la scelta del metodo di calcolo della redditività, la censura è stata ritenuta estranea al perimetro del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nulla sulle spese, perché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è denunciabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per contestare la valutazione delle prove o delle conclusioni tecniche del giudice di merito.
Cass. n. 32804 del 2019
Richiamata per ribadire che non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla scelta del metodo di accertamento o alla preferenza accordata dal giudice alle conclusioni del CTU.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Se il consulente tecnico d'ufficio ha preso in considerazione le osservazioni del consulente di parte, la contestazione dell'esito della CTU e della scelta del metodo di calcolo integra una censura di merito, non un omesso esame di fatto decisivo.
- La critica alla sentenza che si limita a preferire una determinata ricostruzione tecnico-contabile rispetto a un'altra non è scrutinabile in cassazione quando mira solo a contrapporre una diversa valutazione delle prove.
- La mediazione tra diversi criteri di stima o di accertamento, se adottata dal giudice di merito con il supporto della consulenza tecnica, non è sindacabile in cassazione se la doglianza investe esclusivamente la congruità scientifica o la preferibilità del metodo scelto.
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