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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6305/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto a favore di Maranto l'equa riparazione per 966 giorni di custodia cautelare, sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato correttamente e compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili (in particolare intercettazioni telefoniche e ambientali e conversazioni che avrebbero evidenziato rapporti, comportamenti e modalità associative riconducibili alla consorteria mafiosa), omettendo di accertare la sussistenza di una condotta dolosa o di colpa grave del detenuto ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e dando luogo a motivazione contraddittoria e illogica; in subordine si censurava la mancata considerazione di una ipotesi di colpa lieve.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha richiamato i principi secondo cui, ai fini dell'equa riparazione, il giudice di merito deve svolgere una valutazione ex ante e autonoma (non un automatismo collegato all'assoluzione) della condotta del richiedente per accertare se tale condotta abbia concorso a creare la falsa apparenza di illiceità (dolo o colpa grave), valutando tutti gli elementi probatori, ivi comprese intercettazioni e dichiarazioni rese, e motivando adeguatamente l'idoneità delle "frequentazioni ambigue" o di altre condotte a integrare la causa ostativa; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia valutato né motivato in modo sufficiente elementi probatori rilevanti (le captazioni e conversazioni indicate) né il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, per cui ha disposto il rinvio. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata alla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Stabilisce la causa ostativa al diritto all'equa riparazione quando il richiedente abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la colpa grave può emergere anche da condotte non necessariamente integranti reato, purché, ex ante, siano ritenute idonee a generare la falsa apparenza della configurabilità del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione: i ricorrenti lamentavano carenze motivazionali sull'esclusione della causa ostativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale: contestata l'errata valutazione degli elementi costitutivi della causa ostativa.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Richiamato nel ricorso del MEF per censurare errori di diritto riguardo la sussistenza di cause ostative alla riparazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione definitiva non comporta automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice deve compiere una valutazione ex ante e autonoma della condotta del detenuto per verificare presenza di dolo o colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p.
  • Il giudice della riparazione deve considerare e motivare tutti gli elementi probatori disponibili (anche intercettazioni ambientali e telefoniche) e il loro rapporto con le ragioni che hanno determinato l'adozione o la permanenza della misura cautelare.
  • Dichiarazioni rese dall'indagato/imputato (non solo il silenzio) possono essere valutate come fattore idoneo a integrare la colpa grave se risultano false, reticenti o ambigue e se, in connessione con l'intervento dell'autorità, hanno contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza.
  • Le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in attività illecite possono incidere sulla valutazione della causa ostativa, ma la loro rilevanza richiede un'adeguata motivazione che dimostri collegamento e profilo di consapevolezza o contiguità rispetto alle attività delinquenziali.
  • Il giudizio sulla colpa grave è incentrato sulla relazione di concausalità tra la condotta del richiedente e la decisione cautelare: non è necessario provare un reato, ma occorre dimostrare che la condotta abbia contribuito, anche se erroneamente, a determinare la falsa apparenza di configurabilità dell'illecito.

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