Cassazione Penale, Sentenza n. 6305/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto a favore di Maranto l'equa riparazione per 966 giorni di custodia cautelare, sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato correttamente e compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili (in particolare intercettazioni telefoniche e ambientali e conversazioni che avrebbero evidenziato rapporti, comportamenti e modalità associative riconducibili alla consorteria mafiosa), omettendo di accertare la sussistenza di una condotta dolosa o di colpa grave del detenuto ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e dando luogo a motivazione contraddittoria e illogica; in subordine si censurava la mancata considerazione di una ipotesi di colpa lieve.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha richiamato i principi secondo cui, ai fini dell'equa riparazione, il giudice di merito deve svolgere una valutazione ex ante e autonoma (non un automatismo collegato all'assoluzione) della condotta del richiedente per accertare se tale condotta abbia concorso a creare la falsa apparenza di illiceità (dolo o colpa grave), valutando tutti gli elementi probatori, ivi comprese intercettazioni e dichiarazioni rese, e motivando adeguatamente l'idoneità delle "frequentazioni ambigue" o di altre condotte a integrare la causa ostativa; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia valutato né motivato in modo sufficiente elementi probatori rilevanti (le captazioni e conversazioni indicate) né il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, per cui ha disposto il rinvio. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata alla Corte d'appello.
Norme richiamate
Stabilisce la causa ostativa al diritto all'equa riparazione quando il richiedente abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la colpa grave può emergere anche da condotte non necessariamente integranti reato, purché, ex ante, siano ritenute idonee a generare la falsa apparenza della configurabilità del reato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione: i ricorrenti lamentavano carenze motivazionali sull'esclusione della causa ostativa.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale: contestata l'errata valutazione degli elementi costitutivi della causa ostativa.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Richiamato nel ricorso del MEF per censurare errori di diritto riguardo la sussistenza di cause ostative alla riparazione.
Massime di principio
- L'assoluzione definitiva non comporta automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice deve compiere una valutazione ex ante e autonoma della condotta del detenuto per verificare presenza di dolo o colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p.
- Il giudice della riparazione deve considerare e motivare tutti gli elementi probatori disponibili (anche intercettazioni ambientali e telefoniche) e il loro rapporto con le ragioni che hanno determinato l'adozione o la permanenza della misura cautelare.
- Dichiarazioni rese dall'indagato/imputato (non solo il silenzio) possono essere valutate come fattore idoneo a integrare la colpa grave se risultano false, reticenti o ambigue e se, in connessione con l'intervento dell'autorità, hanno contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza.
- Le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in attività illecite possono incidere sulla valutazione della causa ostativa, ma la loro rilevanza richiede un'adeguata motivazione che dimostri collegamento e profilo di consapevolezza o contiguità rispetto alle attività delinquenziali.
- Il giudizio sulla colpa grave è incentrato sulla relazione di concausalità tra la condotta del richiedente e la decisione cautelare: non è necessario provare un reato, ma occorre dimostrare che la condotta abbia contribuito, anche se erroneamente, a determinare la falsa apparenza di configurabilità dell'illecito.
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