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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18667/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza d'appello nella dosimetria della pena (6 mesi di reclusione e 200 euro di multa) sostenendo che non risulti in motivazione l'operazione di riduzione prevista per il rito abbreviato applicata al quantum concordato in appello e la relativa indicazione dell'aumento per la continuazione sul precedente giudicato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge: il ricorrente, con la rinuncia ai motivi principali e l'accordo sulla pena in base all'art. 599-bis c.p.p., ha precluso la possibilità di sindacare in cassazione la determinazione della sanzione, salvo i casi di illegittimità della pena (p.es. pena diversa per specie o fuori dai limiti edittali). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa come norma di riferimento per la critica alla motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione, ma la questione è stata ritenuta preclusa per effetto della rinuncia e dell'accordo in appello

  • art. 599-bis, cod. proc. pen.

    norma che disciplina il concordato in appello: consente alle parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi con rinuncia agli altri; limita la cognizione della corte d'appello e produce effetto preclusivo anche verso la cassazione salvo i casi tassativi (formazione del consenso, consenso del PM, illegittimità della pena)

  • art. 589, cod. proc. pen.

    richiamata come forma prevista per la richiesta delle parti; funziona da contestualizzazione procedurale dell'istanza di concordato

  • art. 599, cod. proc. pen. (richiamato per giurisprudenza antecedente)

    richiamo storico per confrontare l'effetto del concordato: principio secondo cui la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice e ha effetti preclusivi

  • art. 129, cod. proc. pen.

    menzionato come ambito di doglianze non ammissibili (valutazione delle condizioni di proscioglimento), le quali, se rinunciate, non possono essere riesaminate in cassazione

  • art. 444, cod. proc. pen.

    richiamato per confronto con il patteggiamento: il concordato in appello ha diversa fisionomia e limiti di sindacabilità in cassazione più ristretti rispetto al patteggiamento ex art. 444

  • art. 448-bis, cod. proc. pen.

    citato nell'analisi giurisprudenziale sulle ipotesi di annullamento della sentenza: le ipotesi di annullamento sono più limitate per il concordato in appello rispetto ad altre fattispecie

Massime di principio

  • Se il difensore rinuncia ai motivi d'impugnazione e le parti concordano sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la possibilità di censurare in Cassazione la determinazione del quantum è fortemente limitata: sono ammissibili solo censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o a profili di illegittimità della pena (pena diversa per specie o fuori dai limiti edittali).
  • Errori o vizi argomentativi nel calcolo interno della pena concordata non sono rilevanti in cassazione se il risultato finale rientra nei limiti di legge; quindi la rettifica di calcoli interni non dà diritto all'annullamento se la pena complessiva è legittima.
  • Richieste tardive di applicazione di una normativa processuale più favorevole (per es. diversa misura di riduzione per il rito abbreviato) devono essere sollevate tempestivamente in appello; non possono essere valorizzate in cassazione se non provocano un'impressione di 'pena illegale'.
  • Per impugnare efficacemente una decisione derivante da concordato in appello occorre concentrarsi su profili che attengano alla validità dell'accordo stesso (vizi del consenso) o dimostrare che la pena è illegale in senso rigoroso (specie o limiti edittali), altrimenti il ricorso sarà inammissibile e si rischiano condanne per spese e ammende.
  • La rinnovata disciplina del concordato in appello ha effetti preclusivi analoghi alla rinuncia all'impugnazione: limita la cognizione del giudice di merito e del giudice di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia

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