Cassazione Penale, Sentenza n. 18667/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza d'appello nella dosimetria della pena (6 mesi di reclusione e 200 euro di multa) sostenendo che non risulti in motivazione l'operazione di riduzione prevista per il rito abbreviato applicata al quantum concordato in appello e la relativa indicazione dell'aumento per la continuazione sul precedente giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge: il ricorrente, con la rinuncia ai motivi principali e l'accordo sulla pena in base all'art. 599-bis c.p.p., ha precluso la possibilità di sindacare in cassazione la determinazione della sanzione, salvo i casi di illegittimità della pena (p.es. pena diversa per specie o fuori dai limiti edittali). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa come norma di riferimento per la critica alla motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione, ma la questione è stata ritenuta preclusa per effetto della rinuncia e dell'accordo in appello
norma che disciplina il concordato in appello: consente alle parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi con rinuncia agli altri; limita la cognizione della corte d'appello e produce effetto preclusivo anche verso la cassazione salvo i casi tassativi (formazione del consenso, consenso del PM, illegittimità della pena)
richiamata come forma prevista per la richiesta delle parti; funziona da contestualizzazione procedurale dell'istanza di concordato
art. 599, cod. proc. pen. (richiamato per giurisprudenza antecedente)
richiamo storico per confrontare l'effetto del concordato: principio secondo cui la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice e ha effetti preclusivi
menzionato come ambito di doglianze non ammissibili (valutazione delle condizioni di proscioglimento), le quali, se rinunciate, non possono essere riesaminate in cassazione
richiamato per confronto con il patteggiamento: il concordato in appello ha diversa fisionomia e limiti di sindacabilità in cassazione più ristretti rispetto al patteggiamento ex art. 444
citato nell'analisi giurisprudenziale sulle ipotesi di annullamento della sentenza: le ipotesi di annullamento sono più limitate per il concordato in appello rispetto ad altre fattispecie
Massime di principio
- Se il difensore rinuncia ai motivi d'impugnazione e le parti concordano sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la possibilità di censurare in Cassazione la determinazione del quantum è fortemente limitata: sono ammissibili solo censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o a profili di illegittimità della pena (pena diversa per specie o fuori dai limiti edittali).
- Errori o vizi argomentativi nel calcolo interno della pena concordata non sono rilevanti in cassazione se il risultato finale rientra nei limiti di legge; quindi la rettifica di calcoli interni non dà diritto all'annullamento se la pena complessiva è legittima.
- Richieste tardive di applicazione di una normativa processuale più favorevole (per es. diversa misura di riduzione per il rito abbreviato) devono essere sollevate tempestivamente in appello; non possono essere valorizzate in cassazione se non provocano un'impressione di 'pena illegale'.
- Per impugnare efficacemente una decisione derivante da concordato in appello occorre concentrarsi su profili che attengano alla validità dell'accordo stesso (vizi del consenso) o dimostrare che la pena è illegale in senso rigoroso (specie o limiti edittali), altrimenti il ricorso sarà inammissibile e si rischiano condanne per spese e ammende.
- La rinnovata disciplina del concordato in appello ha effetti preclusivi analoghi alla rinuncia all'impugnazione: limita la cognizione del giudice di merito e del giudice di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia
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