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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36830/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 1° aprile 2026, che aveva respinto il riesame del decreto del pubblico ministero del 19 marzo 2026, relativo al sequestro probatorio di dati informatici estrapolati da dispositivi già sottoposti a vincolo con decreto del 3 novembre 2025. Il sequestro riguardava dati utili alle indagini per associazione a delinquere e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio; erano escluse le comunicazioni e la corrispondenza intrattenute con un parlamentare, in seguito al diniego di autorizzazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e del principio di proporzionalità: il decreto del 19 marzo 2026 non avrebbe indicato criteri di selezione dei dati né delimitato adeguatamente il periodo di estrapolazione, rendendo l'acquisizione esplorativa e massiva; la lettura congiunta con il decreto del 3 novembre 2025 non avrebbe rimediato a tali carenze. Ha inoltre contestato che il periodo di ricerca, dal febbraio 2024 all'esecuzione del provvedimento, comportasse un'indebita estensione e ha censurato il richiamo alla complessità investigativa, al linguaggio criptico degli indagati e alle difficoltà tecniche di selezione. Il Procuratore generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'apprensione dei dati era già avvenuta con il decreto del 3 novembre 2025, che aveva vincolato i dispositivi e i dati in essi contenuti; il decreto del 19 marzo 2026, privo di autonoma portata ablativa, si limitava a specificare il precedente escludendo le comunicazioni con il parlamentare. Le censure sulla legittimità originaria e sulla proporzionalità dell'ablazione avrebbero dovuto essere proposte con tempestivo riesame del primo decreto, non impugnato, e non potevano essere riproposte contro il provvedimento successivo, essendo decorso il termine previsto dall'art. 324 c.p.p. La Corte ha precisato che l'eventuale protrazione eccessiva del vincolo poteva essere contestata con istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 c.p.p. e, in caso di rigetto, con opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p. Ha inoltre osservato che il primo decreto individuava le esigenze probatorie e delimitava il flusso di dati al periodo dal febbraio 2024 fino alla data in cui i dispositivi erano divenuti indisponibili per gli indagati; la proporzionalità non richiede la predeterminazione della durata esatta delle operazioni di estrapolazione e analisi, né criteri rigidi di selezione, purché le modalità siano mirate e non eccedenti rispetto alla finalità probatoria e adeguate alle peculiarità del caso. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, essendo stata esclusa la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni regolativi delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame in questa sede avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.

    Le questioni sulla legittimità dell'ablazione già disposta con il primo decreto non possono essere dedotte con riesame tardivo contro il successivo provvedimento meramente specificativo.

  • art. 262 c.p.p.

    mentre il titolare dei beni potrà contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria

    La durata eccessiva del vincolo probatorio sui dati può essere contestata successivamente mediante istanza di restituzione.

  • art. 263 c.p.p.

    mentre avrebbero potuto essere poste a fondamento di una istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., con possibilità di proporre opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avverso l'eventuale rigetto.

    Il rigetto dell'istanza di restituzione proposta per contestare la protrazione del vincolo può essere impugnato mediante opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p.

  • art. 8 CEDU

    Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall"ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

    La difesa ha invocato la tutela convenzionale della vita privata e della riservatezza contro l'ingerenza derivante dal sequestro dei dati; la Corte ha esaminato la censura attraverso i criteri di proporzionalità e adeguatezza dell'ablazione.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall"ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

    La disposizione è richiamata quale fonte sovranazionale di tutela della vita privata e della riservatezza rispetto all'acquisizione dei dati informatici.

  • art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall"ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

    La disposizione è richiamata quale fonte sovranazionale di tutela dei dati personali, rilevante nel valutare proporzionalità e adeguatezza del sequestro.

  • art. 324 c.p.p.

    le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni regolativi delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame in questa sede avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.

    La Corte considera decorso il termine per il riesame del decreto originario; la disciplina del riesame impedisce di recuperare quelle censure impugnando il successivo atto che ne specifica l'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando un decreto successivo non dispone un'autonoma ablazione ma si limita a specificare un precedente sequestro di dispositivi e dei dati in essi incorporati, le contestazioni sulla legittimità originaria e sulla proporzionalità del vincolo devono essere proposte tempestivamente contro il primo decreto; non possono essere recuperate mediante riesame del provvedimento successivo.
  • Nel sequestro probatorio di dati informatici o telematici, la proporzionalità non impone di indicare già nel decreto la durata esatta del vincolo o tempi predeterminati e inderogabili per estrapolazione e analisi, se tali tempi non sono prevedibili nella fase genetica; l'eventuale eccessiva durata può essere contestata con istanza di restituzione.
  • Per il sequestro probatorio di dati informatici non sono richiesti criteri rigidi e predeterminati di selezione: occorrono modalità di acquisizione mirate e non eccedenti rispetto alla finalità probatoria, calibrate sulle peculiarità concrete, così da evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale

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