Cassazione Penale, Ordinanza n. 33063/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e il mancato confronto con le specifiche argomentazioni della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Messina è stato ritenuto fondato su due motivi, entrambi giudicati generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dal giudice di appello. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo riguardava un preteso omesso rinvio/legittimo impedimento del difensore in relazione a un diverso procedimento che sarebbe dovuto essere trattato contestualmente; la Corte d'appello aveva però rilevato che, in quel processo, il difensore che aveva rappresentato l'impedimento figurava come codifensore. Il secondo motivo concerneva una dedotta incapacità, anche parziale, di intendere e di volere dell'imputato; la Corte territoriale aveva osservato che da nessun atto, nemmeno allegato nel corso del processo, emergevano elementi tali da fondare tale incapacità. La Cassazione ha quindi rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già disattese sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito abbia motivato puntualmente sul rigetto di una deduzione processuale o sostanziale, la mera reiterazione della stessa doglianza in cassazione, senza confutare quelle ragioni, non è idonea a radicare un valido motivo di ricorso.
- La dedotta incapacità di intendere e di volere, anche parziale, deve trovare riscontro in elementi concreti emergenti dagli atti; in mancanza di tali elementi, la censura è infondata e, se formulata in modo apodittico, può essere dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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