Cassazione Penale, Sentenza n. 11963/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., insufficienza della motivazione: sosteneva che la pronuncia impugnata non avesse esplicitato le modalità con le quali erano state valutate le prove e non avesse adeguatamente confutato la versione della difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e insufficiente specificità del motivo di cassazione, rilevando che il gravame non aveva confrontato puntualmente l'ampio apparato argomentativo della decisione impugnata. Tuttavia la Corte, d'ufficio, ha constatato l'illegalità della pena inflitta (reclusione) perché, alla luce dell'intervento normativo e dell'interpretazione delle Sezioni Unite, per le lesioni personali con prognosi superiore a venti e non eccedente i quaranta giorni la competenza per materia è del giudice di pace, che non può comminare la reclusione. Ne è seguita l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che l'annullamento limitato alla pena rende definitivo l'accertamento di responsabilità, impedendo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma disciplina il motivo di cassazione per insufficienza della motivazione; la Corte ha applicato i principi di specificità richiesti dalla giurisprudenza, ritenendo il motivo generico perché non ha confrontato le argomentazioni della decisione impugnata
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b)
Ha modificato la procedibilità per le lesioni personali con prognosi superiore a venti giorni, rendendole procedibili a querela, incidendo dunque sulla competenza per materia
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a)
La disposizione è stata interpretata estensivamente per estendere la competenza del giudice di pace ai casi di lesioni procedibili a querela, così da risolvere il mancato coordinamento con il decreto 150/2022
Sentenza Sezioni Unite 14 dicembre 2023
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto di giurisprudenza stabilendo che, per le lesioni personali con prognosi superiore a venti e non eccedente i quaranta giorni rese procedibili a querela, la competenza per materia è del giudice di pace
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza richiamata sul principio di specificità del motivo di cassazione: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata per non essere dichiarato inammissibile
Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016 (Serafino) e Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010 (Romeo)
Principi richiamati secondo cui l'annullamento limitato alla pena determina la definitività dell'accertamento di reato e responsabilità, impedendo che in sede di rinvio si dichiari l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente
Massime di principio
- Un motivo di cassazione per insufficienza della motivazione deve essere specifico: il ricorrente deve confrontare puntualmente le ragioni della decisione impugnata e indicare i profili concreti di carenza logico-giuridica, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio vizi di illegittimità della pena; se la pena inflitta non è compatibile con la competenza o i limiti sanzionatori derivanti da modifiche normative e dalla giurisprudenza, la Corte può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio
- A seguito delle modifiche normative (d.lgs. 150/2022) e della pronuncia delle Sezioni Unite del 14/12/2023, per le lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni e non eccedente 40 giorni la competenza spetta al giudice di pace, il quale non può infliggere pena detentiva; se in un grado è stata inflitta reclusione, la pena è illegittima e va rideterminata nei limiti consentiti
- L'annullamento della sentenza solo con riguardo alla pena non incide sulla definitività dell'accertamento della responsabilità: il giudicato parziale impedisce di far decorrere nuovamente la prescrizione maturata dopo la sentenza annullata limitatamente alla pena
- In fase di impugnazione conviene documentare con precisione in che modo la decisione impugnata avrebbe errato nella valutazione delle prove, indicando punti specifici della motivazione da censurare e proponendo argomentazioni alternative concrete
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